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19. Modalità di convocazione dell’assemblea degli enti non lucrativi [ 4 marzo 2025]

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19. Modalità di convocazione dell’assemblea degli enti non lucrativi [ 4 marzo 2025]

Massima

Lo statuto degli enti non lucrativi dotati di organo assembleare può prevedere modalità di convocazione dell’assemblea rivolte indistintamente alla generalità degli associati, sia in alternativa, sia in concorso alle modalità di convocazione “ad personam”.

Tra le modalità di convocazione “generalizzate” degli associati lo statuto può contemplare la pubblicazione dell’avviso di convocazione sul sito internet dell’ente oppure la sua esposizione in luoghi predeterminati o altre modalità purché concretamente rispettose dei princìpî di buona fede e parità di trattamento degli associati.

Motivazione

L’art. 8 disp. att. c.c. dispone che “la convocazione dell’assemblea delle associazioni deve farsi nelle forme stabilite dallo statuto e, se questo non dispone, mediante avviso personale che deve contenere l’ordine del giorno degli argomenti da trattare”.

La norma deve ritenersi applicabile non solo alle assemblee delle associazioni, ma altresì, per analogia, a tutti gli organi assembleari degli enti non lucrativi e, in particolare, a quelli delle cosiddette “fondazioni di partecipazione“.

Nessuna altra disposizione, nemmeno all’interno del Codice del Terzo Settore, disciplina la convocazione delle assemblee delle associazioni o degli altri enti non lucrativi. L’art. 8 disp. att. c.c. è quindi senz’altro applicabile anche a tutti gli ETS dotati di organi assembleari, giacché, tra l’altro, l’art. 3, secondo comma, CTS, dispone, che “per quanto non previsto dal presente Codice, agli enti del Terzo settore si applicano, in quanto compatibili, le norme del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione”.

Ne consegue che la convocazione degli aventi diritto a intervenire all’assemblea deve realizzarsi tramite l’invio di un avviso personale, salvo che lo statuto dell’ente preveda modalità di convocazione rivolte indistintamente a tutti gli associati. Tali modalità di convocazione, dette “generalizzate“, possono essere contemplate sia in via esclusiva, sia in via concorrente con quelle “personalizzate“.

L’art. 8 disp. att. c.c. chiede che la convocazione avvenga nelle “forme stabilite dallo statuto” imponendo così la specifica indicazione delle diverse modalità a cui è possibile ricorrere per convocare l’assemblea, non potendo in particolare le clausole statutarie consentire, in maniera indeterminata, il ricorso a qualsiasi modalità di convocazione “generalizzata“, senza descriverla esattamente. La locuzione normativa non pare tuttavia impedire che la scelta tra i diversi sistemi di comunicazione indicati dallo statuto possa essere rimessa, di volta in volta, all’organo competente per la convocazione o dipendere dal numero di coloro che devono essere convocati.

I sistemi di convocazione destinati indistintamente all’insieme degli associati – previsti anche per le società per azioni (art. 2366 cc.) – rispondono all’esigenza di tutelare l’interesse al funzionamento degli organi assembleari, poiché:

– semplificano il procedimento di chiamata assembleare, riducendone la laboriosità e il costo, rispetto a quelli necessari per la convocazione individuale, soprattutto per il caso di enti composti da numerosi associati;

– permettono di prescindere dalla conoscenza del domicilio dell’associato da parte dell’organo incaricato della convocazione, consentendogli di effettuarla anche in caso di indisponibilità del recapito;

– offrono all’associato la possibilità di venire a conoscenza della convocazione anche nel caso in cui l’indirizzo che egli ha comunicato all’organo competente non sia più attuale.

In mancanza di ulteriori specifici criterî legali e in considerazione della necessità che l’ente del Terzo Settore sia organizzato secondo regole “ispirate ai principi di democrazia, eguaglianza, pari opportunità partecipazione degli associati (…)“[1] si deve ritenere legittima la previsione statutaria che consenta di convocare l’assemblea mediante pubblicazione del relativo avviso in luoghi (fisici o virtuali) accessibili a tutti i destinatarî della convocazione, nel rispetto dei princìpî di buona fede e parità di trattamento degli associati (princìpî espressamente richiamati dall’art. 24, co. 4, CTS, per l’intervento degli associati all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione e per l’espressione del voto in via elettronica).

Pertanto, si ritiene legittimo che lo statuto dell’associazione o della fondazione dotata di organo assembleare – si tratti o meno di ETS – disponga che la convocazione sia portata a conoscenza di coloro che hanno diritto ad intervenire all’assemblea:

(a) mediante la pubblicazione dell’avviso sul sito internet dell’ente (del resto, l’art. 14 CTS impone agli ETS con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro, proprio la pubblicazione sul sito internet del bilancio sociale e delle altre informazioni ivi indicate, così riconoscendo che detta pubblicazione realizza un’idonea modalità di informazione degli associati);

(b) con la pubblicazione dell’avviso in almeno un quotidiano indicato dallo statuto;

(c) attraverso l’affissione dell’avviso all’interno di locali o spazi predeterminati dallo statuto;

(d) in ogni altro modo che risulti conforme a buona fede e garantisca la parità di trattamento degli aventi diritto.

Nelle ipotesi descritte ai punti a), b) e c) il rispetto dei princìpî di buona fede e parità di trattamento impone che lo statuto determini chiaramente i luoghi (anche virtuali) di affissione o pubblicazione della convocazione, eventualmente anche prevedendo tempi per la chiamata più ampi di quelli contemplati per le convocazioni personalizzate, e che siano utilizzati spazi web accessibili gratuitamente e facilmente dall’associato oppure scelti locali raggiungibili in più ore del giorno e in più giorni della settimana da tutti gli associati.


[1] Come previsto dall’art. 4, lett. d), della Legge 6 giugno 2016, n. 106 (Legge Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale.