Massima
L’art. 24, quinto comma, CTS, dispone che gli statuti delle associazioni che hanno un numero di associati non inferiore a cinquecento possono prevedere che il procedimento assembleare si svolga mediante assemblee separate, comunque denominate
Il procedimento decisionale tramite assemblee separate può essere previsto “anche rispetto a specifiche materie ovvero in presenza di particolari categorie di associati o di svolgimento dell’attività in più ambiti territoriali“. L’art. 24, co. 5, CTS prevede inoltre che alle assemblee separate, si applicano le disposizioni dettate per le cooperative dall’art. 2540 c.c., commi terzo, quarto, quinto e sesto, “in quanto compatibili“.
Le assemblee separate possono riunire gli associati secondo il loro luogo di residenza o la loro appartenenza a una categoria determinata o secondo altri criteri stabiliti dallo statuto, il quale può inoltre imporre che esse si svolgano ogniqualvolta l’assemblea deve assumere una decisione oppure soltanto per discutere specifiche materie o che la scelta sia, di volta in volta, affidata all’organo amministrativo.
L’art. 2540, terzo comma, c.c. – applicabile agli ETS in forza del richiamo svolto dall’art. 24, co. 5, CTS – considera che ogni assemblea separata sia prodromica e funzionale ad una successiva assemblea generale e dispone allo scopo che l’assemblea separata nomini dei delegati chiamati a partecipare all’assemblea generale dell’associazione. La delibera assembleare è quindi in questo caso assunta al termine di un procedimento, che inizia con lo svolgimento di più assemblee separate e si conclude con un’assemblea generale a cui partecipano i delegati eletti nelle singole assemblee separate.
Tale procedimento consente alle associazioni che hanno un considerevole numero di associati, spesso sparsi in più àmbiti territoriali, di assumere più facilmente le decisioni assembleari, garantendo comunque la partecipazione alla delibera di tutti gli associati, nel rispetto del principio democratico. L’art. 2540, terzo comma, c.c. impone a tale scopo che il sistema di nomina dei delegati all’assemblea generale assicuri la rappresentanza delle minoranze espresse dalle assemblee separate. Nell’ottica del rispetto del principio di proporzionalità, la rappresentanza delle minoranze si realizzerà, dunque, attraverso meccanismi elettorali che consentano di nominare più delegati.
I delegati nominati dall’assemblea separata non possono tuttavia essere assimilati ai “delegati al voto”, di cui all’art. 24 co. 3 CTS, ossia a coloro ai quali i singoli associati conferiscono il potere di rappresentarli in assemblea. Il “delegato al voto” è il rappresentante del singolo associato in un’assemblea a cui questi potrebbe partecipare personalmente, mentre i delegati nominati dall’assemblea separata (o di primo livello) sono gli unici legittimati a partecipare all’assemblea generale (o di secondo livello). La loro nomina è dunque obbligatoria ed essi non rappresentano il singolo associato nel processo decisionale, ma sono portatori di un più ampio mandato conferito dall’intera assemblea separata.
