MASSIMA
A seguito dell’avvio dell’operatività del RUNTS, analogamente a quanto previsto per gli enti di nuova costituzione che intendono acquisire la personalità giuridica, la verifica delle condizioni (compreso il patrimonio minimo) richieste per l’iscrizione nel registro stesso dell’ente già in possesso di personalità giuridica è attribuita in via esclusiva al notaio che ha verbalizzato la delibera del competente organo di adeguamento dello statuto al CTS.
Laddove, avendo il notaio comunicato agli amministratori dell’ente di non ritenere sussistenti le condizioni richieste per l’iscrizione nel RUNTS, la domanda di iscrizione sia stata ugualmente presentata dagli amministratori, la relativa verifica è rimessa all’ufficio del RUNTS (in aggiunta alla verifica di regolarità formale della domanda e della documentazione).
In ogni caso è escluso l’onere dell’ente di effettuare alcuna comunicazione o chiedere l’approvazione delle modifiche statutarie all’Autorità preposta alla tenuta del Registro delle Persone Giuridiche (Prefettura, Regione o Provincia autonoma).
MOTIVAZIONE
Con l’avvio dell’operatività del RUNTS, a seguito del decreto direttoriale n. 561 del 26 ottobre 2021, trova piena attuazione quanto previsto dall’art. 22 CTS in ordine all’esclusiva competenza del notaio sugli enti di nuova costituzione o preesistenti che intendano assumere la personalità giuridica mediante iscrizione al RUNTS, nonché di quelli già in possesso della personalità giuridica ai sensi del D.P.R. n. 361/2000 che intendano iscriversi al nuovo registro.
Pertanto il notaio che ha verbalizzato la decisione del competente organo con la quale un ente già in possesso di personalità giuridica acquisita ai sensi del D.P.R. n. 361/2000 (oppure del previgente art. 12 codice civile) delibera l’adeguamento dello statuto al CTS, è tenuto a verificare la sussistenza delle condizioni previste dalla legge ed in particolare quelle stabilite dal CTS, ivi compreso il patrimonio minimo (in conformità alla precedente massima n. 3 di questa Commissione, cui si rinvia), ed a depositare il verbale con allegato lo statuto aggiornato, entro venti giorni, presso il competente ufficio del registro unico nazionale del terzo settore, richiedendo l’iscrizione dell’ente.
In considerazione della competenza esclusiva del Notaio in ordine a tutti gli Enti del Terzo Settore con personalità giuridica, è da considerarsi superata per questi enti l’esigenza dell’approvazione amministrativa delle modifiche statutarie prevista dall’art. 2 del D.P.R. n. 361/2000, in conformità al comma 6 dell’art. 22 CTS, che rinvia ai commi 2 e 3 dello stesso articolo; ciò è confermato dalla lettura dell’art. 22, comma 1bis, CTS, a norma del quale gli enti già in possesso della personalità giuridica ai sensi del D.P.R. n. 361/2000 ottengono l’iscrizione nel RUNTS “ai sensi delle disposizioni del presente articolo” e pertanto in conformità ai successivi commi sopra richiamati.
Ai sensi dello stesso comma 1bis, per effetto dell’iscrizione dell’ente nel RUNTS si determina la sospensione dell’efficacia della preesistente iscrizione nel registro delle persone giuridiche, senza che il relativo procedimento preveda in alcun modo il coinvolgimento della prefettura o della regione territorialmente competenti (come risulta evidente anche dagli articoli 16 e 17 del DM 15 settembre 2020, che regola le procedure per l’iscrizione al RUNTS) e senza che alcun’onere di comunicazione al registro delle persone giuridiche sia posto a carico del notaio o dell’ente interessato. Le relative comunicazioni competono all’ufficio del RUNTS, che le deve effettuare entro i 15 giorni successivi all’iscrizione (come previsto dall’ultimo periodo del comma 1bis dell’art. 22 CTS).
Le medesime considerazioni valgono nel caso in cui, a seguito dell’esito negativo delle verifiche fatte dal notaio sulla sussistenza dei requisiti (anche patrimoniali) per l’iscrizione dell’ente nel RUNTS, la stessa consegua alla presentazione della domanda da parte degli amministratori, come previsto al medesimo art. 22, terzo comma, CTS.