Consiglio Notarile di Milano

Massime Commissione Terzo Settore

8. Adeguamento al CTS dell’attività statutaria di una fondazione [18 maggio 2021]

Massime Commissione Terzo Settore

Massima n.8

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18 Maggio 2021

Adeguamento al CTS dell'attività statutaria di una fondazione

MASSIMA

La delibera con cui una Fondazione, che intenda acquisire la qualifica di ETS, adegua lo statuto all’art. 5 CTS, mediante l’individuazione delle attività di interesse generale esercitate dall’ente in coerenza con il suo scopo, costituisce condizione per l’iscrizione al RUNTS.Detta decisione costituisce modifica statutaria ed è deliberata dal competente organo dell’ente, non configurandosi come “trasformazione” dello scopo ai sensi dell’art. 28 Codice Civile.

 

MOTIVAZIONE

L’opinione tradizionale della dottrina e della giurisprudenza, prima del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 (semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private), riteneva immodificabili l’atto costitutivo e lo statuto delle fondazioni, in ragione della loro natura (ricondotta ad un patrimonio destinato al perseguimento di un determinato scopo, senza base personale) e dell’inesistenza di un organo assembleare cui sia demandata l’espressione della volontà dell’ente. Di più, in giurisprudenza si riteneva che nemmeno il fondatore potesse modificare l’atto costitutivo e lo statuto di una fondazione: una volta che il patrimonio sia stato destinato allo scopo e che la fondazione abbia ottenuto il riconoscimento o, comunque, abbia iniziato la propria attività per espressa volontà dello stesso fondatore, il negozio di fondazione sfuggirebbe alla disponibilità anche di quest’ultimo.
Ad analoghe conclusioni porta la riflessione di chi, pur riconducendo anche la fondazione alla nozione di “formazione sociale” contemplata dall’art. 2 della Costituzione, sottolinea come l’elemento distintivo tra fondazione e associazione risieda nel carattere unilaterale del negozio di fondazione, rispetto alla natura contrattuale del negozio associativo. Il conseguente “distacco” tra la volontà del fondatore (o dei fondatori) ed il patrimonio, nonché la posizione “servente” degli amministratori rispetto alla volontà del fondatore, costituirono il fondamento per l’affermazione del principio di immodificabilità dello statuto, cui uniche eccezioni erano considerati i casi espressamente previsti dal codice civile:
-all’art. 25: l’autorità governativa può sciogliere la fondazione quando gli amministratori non agiscono in conformità allo statuto, allo scopo o alla legge;
-all’art. 26: l’autorità governativa può disporre il coordinamento dell’attività di più fondazioni o l’unificazione della loro amministrazione, rispettando per quanto possibile la volontà del fondatore;
-all’art. 28: l’autorità governativa può modificare lo scopo della fondazione, quando esso sia esaurito, divenuto impossibile o di scarsa utilità, ovvero se il patrimonio è diventato insufficiente, discostandosi il meno possibile dalla volontà del fondatore.

Un più recente orientamento dottrinario, fondato sul tenore letterale dell’art. 16, comma 3, c.c., che prevedeva la modificabilità degli statuti delle persone giuridiche (ora abrogato dal DPR n. 361/2000), ne ammetteva l’applicazione anche alle fondazioni, precisando come la questione fosse, semmai, quella di identificare i limiti alle modificazioni, dalle quali si riteneva escluso lo scopo statutario, ammettendosi invece le modifiche della struttura organizzativa dell’ente, che non pregiudicano lo scopo programmato.

In tale scenario è intervenuto il legislatore, con l’art. 2 del D.P.R. 361/2000, dedicato alle modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto degli enti con personalità giuridica, il quale ne ha disciplinato il procedimento di approvazione da parte della pubblica autorità, espressamente prevedendo (al comma 3) che “per le fondazioni, alla domanda è allegata la documentazione necessaria a comprovare il rispetto delle disposizioni statutarie inerenti al procedimento di modifica dello statuto”. La modificabilità dello statuto delle fondazioni ha trovato, così, piena affermazione legislativa, fermo restando che le relative deliberazioni, per la cui verbalizzazione è richiesta la forma dell’atto pubblico in conformità all’art. 14 c.c., sono soggette all’approvazione dell’Autorità amministrativa, pur rimanendo non chiarita la questione degli eventuali limiti alla modificazione dello statuto delle fondazioni, soprattutto in relazione alla rispondenza delle modifiche alle volontà del fondatore (in particolare in relazione allo scopo, la cui “trasformazione” è disciplinata dall’art. 28 c.c., il quale presuppone che lo scopo originario sia esaurito o diventato impossibile o di scarsa utilità, pone il criterio di allontanarsi “il meno possibile dalla volontà del fondatore” e indica come soggetto competente a provvedere l’autorità governativa).

Con il decreto legislativo n. 117/2017 viene superata l’esigenza dell’approvazione amministrativa (anche) delle modifiche dello statuto delle fondazioni del Terzo settore, in virtù dell’attribuzione delle funzioni omologatorie al notaio, che ha ricevuto il verbale di deliberazione dell’organo competente (art. 22, comma 6, CTS, che rinvia ai commi 2 e 3 dello stesso articolo). Tuttavia, con specifico riferimento alle fattispecie considerate dagli articoli 25, 26 e 28 del codice civile, l’art. 90 CTS attribuisce all’Ufficio del RUNTS, relativamente agli ETS, i controlli ed i poteri che il codice civile affida alla competenza dell’autorità governativa.

A tali controlli non è, peraltro, sottoposta la modifica statutaria necessaria a conformare l’attività svolta dalle fondazioni già iscritte nel Registro delle Persone Giuridiche alle previsioni dell’art. 5 CTS, trattandosi di delibera necessaria per l’ottenimento della qualifica di ETS, esclusivamente soggetta al sindacato omologatorio del notaio rogante, come risulta espressamente affermato anche dall’art. 17 del D.M. 15 settembre 2020, n. 106 del Ministero del Lavoro, in conformità all’art. 22 CTS.

Del resto, chiara è la differenza concettuale tra lo scopo, da intendersi come il risultato a cui si tende, le finalità di un’attività o di un Ente, l’oggetto delle aspirazioni del fondatore, e l’attività, indicativa in concreto degli atti e delle operazioni attraverso i quali si intende perseguire lo scopo prefissato. Tale distinzione tra scopo e attività è ben chiara anche al legislatore del CTS, come risulta evidente:
– dal tenore letterale dell’art. 4, il quale definisce gli ETS come gli “enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale”;
– dall’art. 21, che nell’elencare gli elementi dell’atto costitutivo distingue le finalità (civiche, solidaristiche e di utilità sociale), l’assenza di scopo lucrativoe “l’attività di interesse generale che costituisce l’oggetto sociale”, separando nettamente i primi due (finalità e scopo non lucrativo) dall’ultima (attività).

NOTA BIBLIOGRAFICA

Per l’opinione, tradizionale, dell’immodificabilità dello statuto della fondazione, si vedano, tra gli altri:
in dottrina: RESCIGNO, Le fondazioni (dir. civ.), in Enc. Dir., XVII, Milano, 1968, 803; GALGANO, Delle persone giuridiche, in Commentario Scialoja–Branca , Bologna–Roma, 1969, 72, 239, 345; DE GIORGI, sub. Artt. 11-35, in Commentario Cendon, Torino, 1991, I, 159;
in giurisprudenza: Cons. Stato, 1 giugno 1960, n. 148; Tribunale di Roma, 15 settembre 1987 (in Giur. It., 1988, I, 2, 442), secondo il quale l’avvio dell’attività dell’ente ad opera del fondatore costituisce un’ipotesi di rinunzia tacita alla facoltà di revoca del negozio di fondazione.
L’osservazione che individua l’elemento distintivo tra fondazione e associazione nel carattere unilaterale del negozio di fondazione, rispetto alla natura contrattuale del negozio associativo, si deve a Ferrara sr. (Le persone giuridiche, in Trattato di diritto civile italiano, diretto da F.Vassalli, vol. II, tomo 2, p.234).
Per l’opinione, più moderna, che ammette le modifiche statutarie della fondazione, si vedano, tra gli altri: ZOPPINI, Le fondazioni. Dalla tipicità alle tipologie, Napoli, 1995, 220 ss.; IORIO, Le fondazioni, Milano, 1997, 220.
Per la descrizione delle modalità attraverso le quali attuare le modifiche statuarie della fondazione, dopo il DPR n.361/2000, si veda BOGGIALI, Forma delle modifiche dello statuto di fondazione, CNN, Quesito n.143-2006/I.