MASSIMA
Non è necessario che l’atto costitutivo e/o lo statuto di un’impresa sociale riporti l’esatta e letterale menzione delle attività così come esse sono descritte nell’elenco tassativo contenuto nel comma 1 dell’art. 2 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 112, potendo la formula lessicale scelta nella redazione dell’oggetto sociale discostarsi da quella legislativa, purché sia ad essa concettualmente riconducibile.
Inoltre, giacché nessun limite pone al riguardo il citato D. Lgs., l’atto costitutivo e lo statuto possono contenere solo alcune delle attività elencate all’interno di una delle lettere nelle quali si divide l’art. 2 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 112 o indicare congiuntamente attività descritte all’interno di lettere diverse.
L’obbligo di conformare l’oggetto sociale all’elenco di attività contenuto nel sopradetto comma 1 dell’art.2 D. Lgs. 112/2017 non sussiste, tuttavia, per quegli enti che esercitano attività di impresa mediante l’impiego di persone “svantaggiate” [così come esse sono individuate e definite dall’art. 2 comma 4 lett.a) e b) del citato D. Lgs 112/2017], in misura non inferiore al 30% del totale dei lavoratori.
In tal caso gli statuti devono descrivere le attività che costituiscono l’oggetto in modo determinato e non generico, ma non sono tenute a riferirsi necessariamente all’elenco contenuto nel comma 1 dell’art.2 del D. Lgs. 112/2017. E’, invece, necessario anche per queste imprese sociali che lo statuto determini in modo specifico che l’impresa persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in regime di assenza di scopo di lucro.
MOTIVAZIONE
La presente massima ripropone per le imprese sociali quanto già indicato nella precedente massima n. 6 per gli altri Enti del Terzo Settore.
L’art.2 del D. Lgs 112/17 prevede per le Imprese Sociali una disciplina analoga a quella dell’art. 5 del D. Lgs 117/17, in tema di Enti del Terzo Settore. Tratto peculiare di queste disposizioni è la tassatività: l’esercizio in via principale o esclusiva delle attività previste dal legislatore è elemento costitutivo di tutti gli ETS comprese le Imprese Sociali. Ciò rappresenta senz’altro una novità nel campo degli enti di diritto privato; la disciplina generale degli enti contenuta nel libro primo e nel libro quinto del codice civile non annovera infatti, fra gli elementi costitutivi l’esercizio di attività particolari. In questa prospettiva gli ETS si presentano come enti ad oggetto vincolato e struttura aperta, laddove gli altri enti non ETS si presentano come soggetti a struttura tipizzata ed oggetto aperto.
Il paradigma legale, contenuto nell’art 5 D. Lgs 117/17 per gli ETS e nell’art.2 1 comma del D Lgs 112/17 per le imprese sociali, si fonda sul dualismo tra finalità e attività. Le finalità devono essere “civiche, solidaristiche e di utilità sociale”, le attività devono essere scelte fra quelle elencate dal legislatore.
I due termini, finalità ed attività, diventano paradigma legale per effetto di una presunzione iuris et de iure secondo la quale le finalità sono considerate di interesse generale soltanto se perseguite mediante l’esercizio di una o più della attività tipiche.
Unica eccezione a questo paradigma legale è l’impresa sociale, che sia costituita per offrire lavoro a soggetti “svantaggiati”, disciplinata dal comma 4 dell’art.2 D. Lgs. 112/17, la cui attività è considerata in ogni caso di interesse generale indipendentemente dalla circostanza che essa appartenga o meno al novero di quelle tipizzate. Va comunque precisato che l’oggetto di queste imprese sociali non è l’offerta di lavoro a persone svantaggiate, essendo questa non un’attività ma soltanto una finalità dell’impresa sociale, analogamente a quanto previsto dalla Legge n. 381/91 per le cooperative sociali che hanno per oggetto l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate (art. 1 comma 1 lettera B). E’, quindi, necessario che lo statuto di queste imprese specifichi le singole attività che si intendono esercitare in “via stabile e principale”, e che le stesse sono perseguite senza finalità di lucro.