MASSIMA
La deliberazione dell’assemblea di un’associazione non riconosciuta di conseguire la qualifica di ETS con personalità giuridica richiede il quorum previsto per le modifiche statutarie ed è soggetta ai controlli previsti dall’art. 22 del Codice del terzo settore: pertanto, con l’istituzione del Registro unico del terzo settore, il notaio che abbia ricevuto il relativo verbale è tenuto a verificare la sussistenza delle condizioni a tali fini previste dalla legge, compreso il patrimonio minimo, e a depositare i documenti nel RUNTS entro venti giorni.
In particolare, trattandosi di ente già operante, il cui patrimonio comprende poste attive e passive, la verifica patrimoniale presuppone necessariamente la presentazione di una relazione giurata di un revisore legale aggiornata a non più di 120 giorni, dalla quale emerga un patrimonio netto non inferiore ad euro 15.000,00. Non trattandosi di un’operazione di trasformazione, detta perizia non richiede l’elenco dei creditori dell’ente.
Qualora l’associazione che intende conseguire la personalità giuridica sia già iscritta al RUNTS, ancorché non siano necessarie modifiche statutarie, fermo restando l’ambito del controllo del notaio, la relativa competenza è comunque dell’assemblea ed il quorum deliberativo quello richiesto per le modifiche statutarie.
Il mutamento del regime giuridico che deriva dall’ottenimento della personalità giuridica non comporta liberazione dalla responsabilità personale e solidale per le obbligazioni pregresse di chi ha agito in nome e per conto dell’associazione, ai sensi dell’art. 38 c.c.
MOTIVAZIONE
Il combinato disposto dell’art. 22 del Codice del Terzo Settore e dell’art. 18 del decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 15 settembre 2020 pone a carico del notaio, che abbia verbalizzato la decisione assembleare di un’associazione non riconosciuta con la quale essa abbia deciso di ottenere la personalità giuridica e di acquisire la qualifica di ETS, l’obbligo di procedere alla verifica della sussistenza delle condizioni prescritte dalla legge e, in caso di esito positivo di tale verifica, quello di chiedere l’iscrizione nel Registro entro i successivi 20 giorni. La decisione necessita, infatti, della forma dell’atto pubblico, come stabilito dall’art. 22, comma 6, CTS in ossequio al principio affermato dall’art. 14 c.c.
Anche dopo l’introduzione dell’art. 42-bis del codice civile, dunque, risulta confermata la tradizionale opinione che esclude l’acquisizione della personalità giuridica da parte di un’associazione non riconosciuta dal novero delle operazioni di trasformazione. Vigente il solo D.p.r. 10 febbraio 2000, n. 361, infatti, l’evoluzione che porta un’associazione non riconosciuta ad ottenere il riconoscimento si riteneva regolata dall’art. 1, comma 3, del D.p.r., escluso dunque qualunque richiamo del fenomeno all’interno del concetto giuridico di trasformazione. La conclusione allora raggiunta deve essere oggi verificata alla luce delle nuove disposizioni normative e, in particolare, del Codice del Terzo Settore e dell’art. 42 bis c.c.
Pare, soprattutto, dirimente quanto affermato dall’art. 22, co. 5, C.T.S., ove si prevede che quando il patrimonio minimo dell’associazione riconosciuta è diminuito di oltre un terzo è necessario deliberarne la ricostituzione “oppure la trasformazione, la prosecuzione dell’attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell’ente“. La norma, dunque, chiaramente distingue la trasformazione dalla prosecuzione dell’attività in forma di associazione non riconosciuta, sicché quest’ultima sarebbe altro rispetto alla trasformazione.
Sembra, invece, possibile riconoscere diverse possibili letture dell’inciso “le associazioni riconosciute e non riconosciute e le fondazioni” contenuto all’art. 42 bis c.c., ove si consente che gli enti citati possano “operare reciproche trasformazioni“. Invero, se alcuni interpretano tale espressione nel senso che la norma individuerebbe tre diverse tipologie di enti (associazioni riconosciute, associazioni non riconosciute, fondazioni) che possono operare reciproche trasformazioni, dall’altro sembra preferibile una lettura della disposizione nel senso che la reciprocità di trasformazioni si realizza unicamente tra le associazioni da una parte, sia riconosciute sia non riconosciute, e le fondazioni dall’altra. In tal senso si deve intendere anche la mancata ripetizione nell’art. 42 bis della parola “associazioni” prima di “non riconosciute”, in conformità al criterio direttivo espresso all’art. 3, lettera e) della legge delega (6 giugno 2016, n.106) in attuazione della quale è stato emanato il Codice del terzo Settore: “disciplinare il procedimento per ottenere la trasformazione diretta e la fusione tra associazioni e fondazioni, nel rispetto del principio generale della trasformabilità tra enti collettivi diversi“. In tal senso si è espressa anche la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 27 dicembre 2018, n. 20, la quale chiarisce che per i “passaggi da associazione non riconosciuta ad associazione riconosciuta e viceversa (…) si applica la disciplina ordinaria in tema di personalità giuridica“, e non, quindi, quella propria della trasformazione.
Per tutte queste ragioni almeno deve concludersi nel senso che il “passaggio” da associazione non riconosciuta ad associazione riconosciuta non sia da sussumere nel concetto normativo di trasformazione e che ad esso, quindi, non sia applicabile l’art. 42 bis c.c.
Anche quando la decisione di ottenere la personalità giuridica sia assunta da un’associazione già iscritta al RUNTS e la delibera assembleare non contenga modifiche statutarie (come possibile, in considerazione dell’identica disciplina che il CTS riserva a tutte le associazioni, dotate o meno di personalità giuridica) si ritiene necessaria una deliberazione dell’assemblea: per effetto del conseguimento della personalità giuridica, infatti, viene modificato il regime di responsabilità di coloro che agiscono in nome e per conto dell’ente, l’efficacia delle eventuali future modifiche statutarie e delle più importanti decisioni degli associati viene subordinata ad una verifica esterna e l’ente si sottopone alle regole stabilite dall’art. 22, quinto comma, CTS per la conservazione del patrimonio minimo. Tali cambiamenti, anche se non richiedono modifiche statutarie, mutano sensibilmente le regole dell’associazione e richiedono, quindi, il quorum deliberativo stabilito dal secondo comma dell’art. 21 c.c., oppure il diverso quorum richiesto dallo statuto per le modifiche statutarie.
Lo statuto di un’associazione priva di personalità giuridica può comunque stabilire che, se ciò non richieda modifiche statutarie, la competenza a decidere di conseguire la personalità giuridica sia attribuita all’organo amministrativo, non trattandosi di una delle materie per le quali l’art. 25 del Codice del Terzo settore ha stabilito la inderogabile competenza dell’assemblea.
In ciascuna delle predette ipotesi, il Notaio che ha verbalizzato la decisione è tenuto a verificare che l’associazione rispetti tutte le norme del CTS “con riferimento alla sua natura di ente del terzo settore” (art. 22, comma 2, CTS) e non può limitarsi alla verifica dell’unica differenza espressamente richiesta per il conseguimento della personalità giuridica (cioè l’esistenza del patrimonio minimo di euro 15.000).
Con specifico riferimento alla verifica della sussistenza di detto patrimonio minimo, trattandosi di un ente già operativo, la cui situazione patrimoniale presenterà evidentemente poste sia attive che passive, non è sufficiente che la disponibilità minima risulti da certificazione bancaria che attesti il deposito della somma di euro 15.000 presso un c/c intestato all’ente (o da deposito presso il conto dedicato del notaio), essendo invece necessario accertare che la situazione economico-patrimoniale dell’associazione non presenti passività tali da annullare di fatto un eventuale fondo liquido (o altre attività) di cui si dimostri l’esistenza. Pertanto, si rende necessario conoscere lo stato patrimoniale netto dell’ente quale risulta dalle sue scritture contabili. Del resto, lo stesso art. 22 CTS, nel disciplinare il caso in cui il patrimonio iniziale – in sede di costituzione – sia rappresentato “da beni diversi dal denaro“, stabilisce che il loro valore debba risultare da una relazione giurata redatta da un revisore legale iscritto all’albo (o da società di revisione). Si tratta, quindi, di applicare il medesimo criterio di valutazione ad una “attività” già in essere, così come si farebbe per un’azienda operativa. Sarà quindi necessario produrre al notaio la relazione giurata di un revisore legale, dalla quale emerga un patrimonio netto non inferiore a euro 15.000.
L’aggiornamento di detta perizia dovrà far riferimento a data non anteriore a 120 giorni rispetto alla data dell’assemblea, come chiarito dalla massima n. 3. Non sussistendo specifiche previsioni in argomento, l’esperto può essere nominato dall’associazione, analogamente a quanto previsto per le società a responsabilità limitata (art. 2465 c.c.). Naturalmente, qualora dalla perizia risultasse un netto patrimoniale inferiore ad euro 15.000, sarà possibile integrare il patrimonio minimo mediante versamento in denaro da parte degli associati, ovvero con apporto di beni diversi dal denaro, il cui valore dovrà risultare da relazione giurata.
Poiché l’operazione portante l’ottenimento della personalità giuridica di un’associazione non riconosciuta non ha natura di trasformazione, la perizia di stima può non contenere l’elenco dei creditori dell’ente, prescritto per la perizia richiesta dall’art. 42-bis codice civile, e non sarà neanche necessaria una relazione degli amministratori sulle motivazioni della delibera proposta.
Infine, va precisato che l’acquisto della personalità giuridica non può influire sulla responsabilità illimitata di coloro che, prima di tale momento, avessero agito in nome e per conto dell’associazione, in conformità all’art. 38 codice civile. Del resto, quando il legislatore ha voluto liberare coloro che erano soggetti a responsabilità illimitata dalle obbligazioni pregresse è intervenuto disciplinandone le modalità, come risulta dall’art. 2500-quinquies codice civile in tema di trasformazione accrescitiva tra società, richiamato dall’art. 42-bis codice civile per le trasformazioni tra enti del libro primo: si tratta, evidentemente, di norma eccezionale, non suscettibile pertanto di applicazione analogica.