MASSIMA
La verifica della sussistenza del patrimonio minimo previsto per gli ETS con personalità giuridica, costituente altresì presupposto per l’iscrizione nel RUNTS degli enti già in possesso della personalità giuridica acquisita ai sensi del D.P.R. n. 361/2000, si reputa legittima se effettuata sulla base di documenti contabili/patrimoniali aggiornati ad una data non anteriore a centoventi giorni rispetto a quella della delibera portante la decisione di iscriversi al RUNTS.
MOTIVAZIONE
Coerentemente con l’art. 22, comma 1-bis, del d.lgs. 117/2017, l’art. 17 del decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali del 15 settembre 2020 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 261 del 21 ottobre 2020), rinviando alle disposizioni dell’art. 16 del medesimo D.M., conferma che anche nel caso dell’iscrizione al RUNTS di un Ente già dotato di personalità giuridica ai sensi del DPR n. 361/2000, compete al notaio, che abbia ricevuto il verbale contenente la decisione di richiedere l’iscrizione al RUNTS, la verifica della sussistenza del patrimonio minimo richiesto dall’art. 22, comma 4, d.lgs. 117/2017 per la costituzione degli ETS con personalità giuridica: euro 15.000 per le associazioni ed euro 30.000 per le fondazioni.
Quanto all’aggiornamento temporale della relativa documentazione (bilancio, situazione patrimoniale, perizia, etc.), in assenza di altri riferimenti normativi, si ritiene legittimo applicare la previsione contenuta in proposito nell’art. 42-bis, comma 2, codice civile (introdotto dall’art. 98 del d.lgs. 117/2017), la quale fissa in 120 giorni la data di aggiornamento della documentazione prevista per la trasformazione degli enti del libro primo del codice civile (con maggior rigore, quindi, di quanto previsto per fusioni e scissioni).
Pertanto, si ritiene legittima la verifica della sussistenza del patrimonio minimo, costituente presupposto per l’iscrizione nel RUNTS degli enti già in possesso della personalità giuridica acquisita ai sensi del D.P.R. n. 361/2000, quando sia effettuata sulla base di documenti contabili/patrimoniali aggiornati ad una data non anteriore a centoventi giorni rispetto alla data della delibera di iscriversi al RUNTS.