Massima
Lo statuto di una associazione o di una fondazione di partecipazione – siano esse o meno Enti del Terzo Settore
– può prevedere l’automatica sospensione del diritto di voto e la conseguente perdita del diritto di partecipazione alle riunioni per l’associato o il partecipante che siano in mora con il pagamento della quota associativa o di altri contributi a cui siano tenuti nei confronti dell’ente.
Motivazione
Lo statuto di una associazione (e quello di una fondazione di partecipazione) può prevedere, a carico degli associati (o dei partecipanti), il pagamento di una quota associativa o il versamento di un contributo, anche con cadenza periodica.
Tale possibilità rientra nel perimetro degli obblighi che possono essere posti a carico dei predetti soggetti, ai sensi dell’art. 16 c.c., per gli enti di diritto comune, e dell’art. 21 CTS, per gli enti del terzo settore, come confermato anche dalla previsione della loro non ripetibilità (art. 24, comma 4, c.c.) nonché dalla disciplina fiscale del Codice del Terzo Settore (art. 79, commi 5, 5-bis e 6 e art. 85, comma 5).
L’obbligo contributivo deve essere previsto nello statuto dell’ente, ai sensi dell’art. 16 c.c. e dell’art. 21 CTS, ed è opportuno che le disposizioni statutarie fissino parametri per la sua determinazione, coerenti con lo scopo e l’attività dell’ente e con il principio di pari opportunità.
La competenza a determinare la misura e la periodicità dei contribuiti, nel rispetto dei canoni statutari, può essere dallo statuto dell’associazione demandata all’organo amministrativo, non rientrando tale materia tra quelle inderogabilmente riservate all’assemblea degli associati, ai sensi dell’art. 25, comma 1, CTS.
Nelle fondazioni di partecipazione, tale facoltà compete naturalmente all’organo amministrativo, salvo che sia diversamente attribuita all’organo assembleare o di indirizzo ai sensi dell’art. 25, comma 3, CTS.
L’art. 24, comma 3, c.c. consente alle associazioni di deliberare l’esclusione dell’associato “per gravi motivi”, tra i quali lo statuto può certamente ricomprendere il mancato versamento dei contributi.
A fortiori, lo statuto può prevedere, per il caso di inadempimento, rimedi di minor gravità rispetto all’esclusione: in particolare, è senz’altro lecito che lo statuto preveda per l’associato (o il partecipante) moroso la limitazione dei diritti di partecipazione alla vita dell’ente e, quindi, l’automatica sospensione del diritto di voto e dello stesso diritto di intervento in assemblea (o in altro organo di indirizzo comunque denominato).
In tal caso, l’associato (o il partecipante) inadempiente non dovrà neppure essere destinatario della relativa convocazione, essendo l’intervento alle riunioni strumentale all’esercizio del voto, salvo che lo statuto gli conceda comunque il solo diritto di intervento, sospendendo il suo diritto di votare.
