Consiglio Notarile di Milano

Massime Commissione Terzo Settore

15. Ammissibilità di clausole statutarie che prevedano limiti all’adesione di categorie di associati. [5 luglio 2023]

Massime Commissione Terzo Settore

Massima n.15

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5 Luglio 2023

Ammissibilità di clausole statutarie che prevedano limiti all’adesione di categorie di associati.

MASSIMA 

            Le clausole statutarie che prevedano requisiti per l’adesione ad associazioni ETS non contrastano con la regola del carattere aperto delle associazioni di cui all’art. 23 del Codice del Terzo Settore, laddove i limiti all’ingresso di nuovi associati non siano discriminatori ma, in linea con lo scopo e l’attività dell’associazione, intendano assicurare la partecipazione di soggetti portatori di interessi coerenti con quelli perseguiti dall’ente.
        Per le associazioni che intendano acquisire la personalità giuridica mediante l’iscrizione nel RUNTS l’eventuale manifesta incoerenza con gli scopi dell’ente ed il carattere manifestamente discriminatorio di clausole che impongano requisiti per l’adesione di nuovi associati rientra nel controllo di sussistenza delle condizioni previste dalla legge, che l’art. 22 del Codice del Terzo settore affida al notaio.
            Anche nelle Associazioni di promozione sociale sono ammissibili clausole che pongono requisiti soggettivi per l’adesione di nuovi associati, purché non abbiano carattere discriminatorio e non siano riferite alle loro condizioni economiche.

 

MOTIVAZIONE

          L’articolo 23 del Codice del Terzo Settore, rubricato Procedura di ammissione e carattere aperto delle associazioni, è espressione dello spirito che ha informato la legge delega 106/2016, ossia “(…) riconoscere, favorire e garantire il più ampio esercizio del diritto di associazione e il valore delle formazioni sociali liberamente costituite, ove si svolge la personalità dei singoli, quale strumento di promozione e di attuazione dei principi di partecipazione democratica, solidarietà, sussidiarietà e pluralismo (…)” (articolo 2, comma 1, lettera a) D. Lgs. 6 giugno 2016 n. 106). Tale previsione deve essere coordinata con un altro criterio direttivo fissato dalla legge delega, ossia “(…) assicurare, nel rispetto delle norme vigenti, l’autonomia statutaria degli enti, al fine di consentire il pieno conseguimento delle loro finalità e la tutela degli interessi coinvolti (articolo 2, comma 1, lettera c) D. Lgs. 6 giugno 2016 n. 106).
          L’articolo 21 del Codice del Terzo Settore stabilisce che l’atto costitutivo di un’associazione debba, tra l’altro, prevedere i requisiti per l’ammissione di nuovi associati e la relativa procedura, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l’attività di interesse generale svolta.
        Le richiamate previsioni normative hanno lo scopo di garantire che la compagine associativa sia formata – e, nel corso della vita dell’ente, venga arricchita – da soggetti che siano portatori di interessi coerenti con quelli perseguiti dall’ente.
        Conseguentemente, la disciplina dei requisiti di accesso non ha carattere discriminatorio se orientata a garantire in modo ragionevole la conservazione tra gli associati della piena condivisione dello scopo dell’associazione e l’attività di interesse generale da essa perseguita, elementi questi ultimi che costituiscono i criteri per verificare l’ammissibilità di clausole statutarie che impongano particolari requisiti soggettivi per l’ingresso di nuovi associati[1].
          In questa prospettiva, è lecito che gli statuti di associazioni ETS contengano previsioni che limitino l’adesione di categorie di associati in ragione, ad esempio, di un criterio anagrafico (maggiore o minore età) o del possesso di un determinato titolo di studio o di merito: è necessario che il requisito di ammissione non sia manifestamente discriminatorio – che non comprometta quindi la struttura naturalmente partecipativa dell’ente del Terzo Settore – e che soprattutto sia giustificato dalle finalità perseguite dall’associazione. Solo a titolo di esempio, sarebbero pertanto lecite clausole che imponessero limiti di età per l’adesione ad associazioni che abbiano per scopo lo svolgimento di attività che presuppongano una determinata maturazione e responsabilità, così come clausole che imponessero un determinato titolo di studio per accedere ad associazioni che svolgano attività di elevato livello scientifico. Restrizioni di tal genere sarebbero infatti orientate a garantire la tutela e la conservazione degli scopi perseguiti dall’ente.
          L’articolo 22 del Codice del Terzo Settore affida esclusivamente al notaio il compito di verificare la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione di un ente che intenda acquisire la personalità giuridica e per le sue modifiche statutarie. L’oggetto di detta verifica comprende la coerenza con gli scopi dell’ente ed il carattere non manifestamente discriminatorio di clausole che impongano requisiti soggettivi per l’adesione all’ente.
          Anche negli statuti delle Associazioni di Promozione Sociale è possibile inserire clausole che prevedano requisiti per l’ingresso di nuovi associati. Per questi enti, l’indagine circa il carattere non discriminatorio della clausola statutaria dovrà essere più penetrante, alla luce di quanto disposto dall’articolo 35, comma 2, del Codice del Terzo Settore, che stabilisce che la qualifica di APS non possa essere riconosciuta alle “associazioni comunque denominate che dispongono limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati”. Detta norma non vieta che si stabiliscano criteri per l’ammissione di nuovi associati; in linea con altre disposizioni del Codice del Terzo Settore, la stessa deve essere interpretata nel senso che siano ammesse tutte quelle clausole statutarie finalizzate a delineare l’identità dell’ente e il sistema di valori in cui possa riconoscersi il potenziale associato, sì da creare criteri di ammissione coerenti con l’identità associativa dell’ente e non discriminatori[2].
          [1] In senso conforme TAR Veneto (Sezione Prima) Sentenza n. 00368/2023 Reg. Prov. Coll., pubblicata il 24 marzo 2023.
          [2] Si veda, sul punto, anche la Nota Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 4581 del 6 aprile 2023