MASSIMA
La richiesta di iscrizione nel RUNTS effettuata dal notaio in esito al procedimento di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 22 del Codice del Terzo Settore presuppone l’avvenuta verifica da parte del notaio medesimo della sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione o per le modifiche statutarie (di cui al comma 6) dell’Ente del Terzo Settore.
Pertanto la sussistenza di tali condizioni non necessita di alcuna specifica attestazione del notaio.
MOTIVAZIONE
Il Codice del Terzo settore attribuisce al notaio, che ha ricevuto l’atto costitutivo di un’associazione o di una fondazione ETS (o la pubblicazione di un testamento che istituisca una fondazione) ovvero che ha verbalizzato la delibera del competente organo portante modifiche statutarie, di procedere – entro 20 giorni – ad iscrivere l’ente (o le relative modifiche statutarie) nel RUNTS, dopo aver verificato la sussistenza delle condizioni a tal fine previste dalla legge (ed in particolare dalle disposizioni del CTS con riferimento alla natura di ETS), compreso il patrimonio minimo (con specifico riferimento alla verifica del patrimonio minimo si vedano le massime n. 3, 4 e 5 di questa Commissione).
In conformità all’art. 22 CTS, gli articoli 16, 17, 18 e 20, comma 4 (che rinvia al predetto art. 16), del decreto ministeriale n. 106/2020 confermano il potere/dovere del notaio di procedere alla suddetta verifica di sussistenza delle condizioni prescritte dal CTS, prima di procedere al deposito degli atti al RUNTS competente.
La sottolineatura della “necessità che il notaio verifichi che l’atto costitutivo e lo statuto siano conformi tanto alle disposizioni applicabili alla generalità degli ETS quanto a quelle recate dalla disciplina particolare applicabile alla specifica qualificazione che l’ente intende conseguire (ODV, APS, ecc.)” è ripetuta dal Ministero del Lavoro nei documenti di prassi (in particolare: cfr. circolare n.9/2022, la quale precisa che all’Ufficio RUNTS residua, per gli enti con personalità giuridica, esclusivamente il controllo di regolarità formale della documentazione).
Nulla dicono invece le disposizioni in questione (e nemmeno il citato documento di prassi) circa il dovere del Notaio di dichiarare espressamente nell’atto da cui dipende l’iscrizione dell’ente o delle modifiche statutarie o in un separato documento di aver effettuato la verifica della sussistenza delle condizioni prescritte dal CTS. Difatti, dall’obbligo di svolgere l’anzidetto controllo non discende altresì l’obbligo di attestare il fatto di averlo compiuto; ne è prova la circostanza che quando la Legge ha voluto imporre al Notaio di inserire nell’atto determinate menzioni l’ha fatto chiaramente (si vedano, ad esempio, oltre alle note menzioni edilizie e catastali, gli artt. art. 51, n. 8 – 9 – 10, art. 53, co. 2 e 4, art. 55, co. 2, art. 56, co. 1, L. not.).
Limitatamente alla verifica del requisito patrimoniale, di cui al comma 4 dell’art. 22 CTS, il regolamento ministeriale n. 106/2020 prevede (art.16) che dall’istanza di iscrizione o dalla documentazione allegata (non necessariamente dall’atto, come chiarito anche dalla circolare ministeriale n.9/2022) deve risultare “l’attestazione della sussistenza del patrimonio minimo”.
Nessuna specifica attestazione, invece, è richiesta al notaio in relazione all’esecuzione delle prescritte verifiche inerenti le (altre) condizioni prescritte dalla legge per l’iscrizione dell’ente nel RUNTS ed al loro esito positivo, il quale costituisce il necessario (ed implicito) presupposto logico della presentazione dell’istanza.
Del resto, tale conclusione è indirettamente confermata dall’obbligo per il notaio, che non ravvisi la sussistenza delle condizioni per la costituzione dell’ente quale ETS, di astenersi dal depositare l’atto nel Registro, dandone motivata comunicazione nel termine di 30 giorni ai fondatori o agli amministratori: così prevede l’art. 22, comma 3, CTS, applicabile, in virtù del rinvio contenuto nel comma 6 del medesimo articolo, anche in caso di modifiche statutarie.