Consiglio Notarile di Milano

Massime Commissione Terzo Settore

11. Acquisto della personalità giuridica delle associazioni e fondazioni esercenti impresa sociale [23 novembre 2021]

Massime Commissione Terzo Settore

Massima n.11

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23 Novembre 2021

Acquisto della personalità giuridica delle associazioni e fondazioni esercenti impresa sociale

MASSIMA

Il notaio che ha ricevuto l’atto costitutivo di un’associazione che voglia conseguire la personalità giuridica o di una fondazione, che intendano esercitare ”in via stabile e principale un’attività d’impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale”, in conformità al decreto legislativo n. 112/2017, è tenuto a verificare le condizioni richieste dalla legge per la costituzione dell’ente (compresa per la sussistenza del patrimonio minimo) prima di chiederne l’iscrizione nel Registro delle Imprese, sezione Imprese sociali.
Detta iscrizione determina, oltre all’acquisizione della qualifica di impresa sociale, il conseguimento della personalità giuridica ai sensi dell’art. 22 del CTS.

 

MOTIVAZIONE

Il Notaio che riceve l’atto costitutivo di un’associazione (che voglia conseguire la personalità giuridica) o di una fondazione esercente attività di impresa sociale deve effettuarne il deposito nel Registro delle Imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede legale dell’ente entro il termine di 30 giorni, con richiesta di iscrizione nella relativa sezione speciale (art. 5, comma 2, d.lgs. n. 112/2017).
Poiché, in virtù dell’espressa previsione contenuta nell’art. 11, comma 3, CTS, l’iscrizione nell’apposita sezione del Registro delle Imprese, soddisfa, per le imprese sociali, il requisito dell’iscrizione nel RUNTS (essendo rimesso al Conservatore del R.I. l’effettuazione delle prescritte comunicazioni all’Ufficio RUNTS), la presentazione della domanda di iscrizione presuppone l’effettuazione da parte del notaio della verifica di sussistenza delle condizioni richieste dalla legge per la costituzione dell’ente e del patrimonio minimo, in conformità all’art. 22 CTS.
L’iscrizione nel Registro delle Imprese determina, pertanto, l’acquisto della personalità giuridica per i suddetti enti, coerentemente con il nuovo sistema per il conseguimento della stessa da parte degli ETS ed in linea con l’analogo effetto che l’iscrizione nel Registro delle Imprese determina per le società di capitali e le società cooperative (cfr. artt. 2331, 2454, 2463, comma 3 e 2519 codice civile).