MASSIMA
Il notaio che ha verbalizzato la decisione del competente organo di un’associazione riconosciuta o di una fondazione, con approvazione delle modifiche statutarie funzionali al conseguimento della qualifica di impresa sociale, verificata la sussistenza delle condizioni (compreso il patrimonio minimo) richieste dal decreto legislativo n. 112/2017 e dal decreto legislativo n. 117/2017, deve domandarne l’iscrizione nel Registro delle Imprese, sezione Imprese sociali.
L’iscrizione nel Registro delle Imprese determina l’efficacia delle predette delibere.
E’ escluso l’onere dell’ente di effettuare alcuna comunicazione o chiedere l’approvazione delle modifiche statutarie all’Autorità preposta alla tenuta del Registro delle Persone Giuridiche (Prefettura, Regione o Provincia autonoma).
MOTIVAZIONE
In virtù dell’espressa previsione contenuta nell’art. 11, comma 3, CTS, l’iscrizione nell’apposita sezione del Registro delle Imprese, per le imprese sociali, soddisfa il requisito dell’iscrizione nel RUNTS, essendo rimesso al Conservatore del primo registro l’effettuazione delle prescritte comunicazioni all’Ufficio del secondo (cfr. art. 29 DM 15 settembre 2020).
Logico corollario del suddetto principio è che per gli ETS dotati di personalità giuridica, ai sensi dell’art. 22, comma 6, CTS l’efficacia delle modifiche statutarie è collegata all’iscrizione delle relative delibere nel Registro delle Imprese, a seguito della presentazione della domanda di iscrizione ad opera del notaio, che abbia ricevuto il relativo verbale e verificato la sussistenza delle condizioni previste dalla legge.
In conformità al nuovo regime previsto per gli ETS, di cui alla precedente massima n.9, per effetto dell’iscrizione dell’ente nell’apposta sezione Imprese sociali del Registro delle Imprese (che soddisfa il requisito dell’iscrizione nel RUNTS) si determina la sospensione dell’efficacia della preesistente iscrizione nel registro delle persone giuridiche, senza che il relativo procedimento preveda in alcun modo il coinvolgimento della prefettura o della regione territorialmente competenti e senza che alcun’onere di comunicazione al registro delle persone giuridiche sia posto a carico del notaio o dell’ente interessato, stante che le relative comunicazioni competono all’ufficio del RUNTS (come previsto dall’ultimo periodo del comma 1bis dell’art. 22 CTS).
Resta, invece, fermo l’onere previsto dall’art. 29 DM 15 settembre 2020 a carico degli enti-impresa sociale di provvedere all’integrazione nel RUNTS delle informazioni elencate nell’art.8 DM 15 settembre 2020, non richieste per l’iscrizione nel Registro delle Imprese e dalla relativa modulistica, ma previste per l’iscrizione nel RUNTS; la relativa istanza di integrazione dei dati suddetti deve essere presentata dall’ente direttamente all’Ufficio del RUNTS (cfr. art. 7.2 dell’allegato A al DM 15 settembre 2020).