Consiglio Notarile di Milano

Massime Commissione Società

XIV. Derogabilità delle prescrizioni stabilite per gli aumenti di capitale con esclusione del diritto di opzione (art. 2441, comma 6, c.c.)

Massime Commissione Società

Massima n.XIV

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20 Novembre 2001

Derogabilità delle prescrizioni stabilite per gli aumenti di capitale con esclusione del diritto di opzione

(art. 2441, comma 6, c.c.)

MASSIMA
In occasione di aumenti di capitale con conferimento in natura o di crediti o in danaro con esclusione o limitazione del diritto di opzione, non si reputa necessaria, ove vi sia il consenso unanime dei soci, la predisposizione della relazione degli amministratori e del parere di congruità del collegio sindacale previsti dall’art. 2441, comma 6, c.c. né il rispetto dei criteri stabiliti da tale norma per la determinazione del prezzo di emissione. I soci che rappresentano l’intero capitale sociale possono altresì comunque rinunziare ai termini previsti dal medesimo art. 2441, comma 6, c.c.
MOTIVAZIONE
La disciplina sostanziale e procedurale prevista dall’art. 2441, comma 6, c.c. per le ipotesi di aumento di capitale con conferimenti di beni in natura o di crediti, ovvero mediante conferimento in danaro con esclusione o limitazione del diritto di opzione è diretta, secondo pacifica dottrina e giurisprudenza, ad evitare un pregiudizio alla consistenza patrimoniale della partecipazione dei vecchi soci e pertanto è posta a loro esclusivo interesse.
Ne consegue la piena derogabilità della disciplina stessa sul consenso unanime dei soci; e ciò sia per quanto riguarda l’entità del prezzo di emissione, sia per ciò che concerne la predisposizione della relazione degli amministratori (contenente le ragioni dell’operazione e la illustrazione dei criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione) e del parere di congruità del collegio sindacale.
A maggior ragione, ove tali documenti fossero comunque predisposti, sono rinunziabili i termini previsti nel medesimo art. 2441, comma 6, c.c.
La parte inderogabile dell’aumento di capitale con esclusione o limitazione del diritto di opzione è viceversa rappresentato dagli artt. 2343 e 2440 c.c. che impongono la redazione della stima e la necessità che l’aumento di capitale e relativo sovrapprezzo non siano superiori al valore di stima.

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