Massima
Il deposito per l’iscrizione nel registro delle imprese della deliberazione di trasformazione transfrontaliera di una società italiana, che l’art. 14 d.lgs. 19/2023 afferma come da compiersi “unitamente al certificato preliminare e all’attestazione di espletamento del controllo di legalità previsto dall’art. 13”, costituisce invero il primo adempimento di un procedimento articolato in diversi depositi, al fine di rispettare quanto prevedono l’art. 2436 c.c., per tutte le modificazioni statutarie di società di capitali italiane, nonché l’art. 29, comma 3, lett. a), e comma 8, d.lgs. 19/2023 (in forza del rinvio di cui all’art. 7), per il rilascio del certificato preliminare. In particolare, occorre effettuare:
(i) un primo deposito, entro il termine di trenta giorni dalla delibera di trasformazione, a cura del notaio che ha redatto il verbale dell’assemblea, con la richiesta di iscrizione della delibera medesima, la cui efficacia deve ritenersi condizionata ex lege al rilascio del certificato preliminare e dell’attestazione di espletamento del controllo di legalità previsto dall’art. 13, nonché alla relativa pubblicità ai sensi della legge dello Stato di destinazione in conformità all’art. 86 octodecies, direttiva (UE) 2017/1132;
(ii) un secondo deposito, avvenuta l’iscrizione della delibera di trasformazione con efficacia condizionata ex lege, anche a cura del medesimo notaio verbalizzante o del notaio che rilascia il certificato preliminare (se diverso), avente ad oggetto il certificato preliminare e l’attestazione proveniente dall’autorità straniera competente circa l’espletamento del controllo di legalità con esito positivo, da effettuarsi entro trenta giorni dal ricevimento di tale attestazione.
Resta fermo quanto previsto dall’art. 29, comma 8, d.lgs. 19/2023, in ordine all’obbligo di deposito, a cura degli amministratori della società, del certificato preliminare rilasciato dal notaio (ove non già assolto). Resta altresì ferma la pubblicità nel registro delle imprese italiano dell’avvenuta iscrizione della società nel registro dello Stato membro di destinazione, con conseguente cancellazione della società nel registro delle imprese italiano, ai sensi dell’art. 86 septdecies, direttiva (UE) 2017/1132, pur non espressamente prevista dal d.lgs. 19/2023, né costituente un obbligo del notaio e/o degli amministratori.
Motivazione
La massima esamina alcune questioni relative alle formalità pubblicitarie richieste per le trasformazioni transfrontaliere “in uscita”, illustrando i diversi adempimenti stabiliti dal d.lgs. 19/2023 e dal Codice civile.
Un primo adempimento pubblicitario previsto per realizzare queste operazioni, in realtà non trattato nella massima, è il deposito per l’iscrizione del progetto di trasformazione (e degli altri documenti indicati all’art. 20 d.lgs. 19/2023) nel registro delle imprese del luogo ove ha sede la società, che deve essere effettuato almeno trenta giorni prima della data fissata per la decisione (si veda art. 20 d.lgs. 19/2023, richiamato per le trasformazioni dall’art. 7 d.lgs. 19/2023). Questo deposito può certamente essere realizzato a cura del notaio, pur non essendo richiesto allo stesso.
L’inquadramento degli adempimenti pubblicitari relativi alla fase successiva alla decisione, richiede invece la lettura congiunta di diverse previsioni del d.lgs. 19/2023. In particolare occorre coordinare il disposto dell’art. 14 d.lgs. 19/2023, in cui si afferma che “la decisione di trasformazione, unitamente al certificato preliminare e all’attestazione di espletamento del controllo di legalità previsto dall’articolo 13, è depositata per l’iscrizione nel registro delle imprese dove ha sede la società, entro trenta giorni dall’attestazione”, con quello dell’art. 29, comma 3, lett. a), e comma 8, d.lgs. 19/2023, in cui è previsto che “Ai fini del rilascio del certificato preliminare … il notaio verifica: a) l’avvenuta iscrizione presso il registro delle imprese della delibera di fusione transfrontaliera” e che “Il certificato preliminare rilasciato ai sensi del comma 4 o del comma 7 è depositato per l’iscrizione nel registro delle imprese, a cura dell’organo amministrativo della società”.
Ad una prima lettura potrebbe sembrare che l’art. 14 d.lgs. 19/2023 richieda il deposito contestuale della decisione, del certificato preliminare e dell’attestazione di espletamento del controllo di legalità. Tuttavia, l’art. 29, comma 3, lett. a), d.lgs. 19/2023, afferma chiaramente che l’iscrizione della decisione precede il rilascio del certificato preliminare. A sua volta, poi, il rilascio del certificato preliminare precede necessariamente l’attestazione dell’autorità straniera (per il nostro ordinamento si veda l’art. 13, comma 2, lett. b), d.lgs. 19/2023).
Inoltre, come sopra ricordato, l’art. 29, comma 8, d.lgs. 19/2023, pone a carico degli amministratori l’obbligo di depositare il solo certificato preliminare e sembra improbabile che il legislatore richieda che un identico documento debba essere depositato più volte.
Una lettura coordinata delle nuove regole sulle operazioni transfrontaliere porta quindi a concludere che l’art. 14 d.lgs. 19/2023 non imponga che i depositi della decisione, del certificato e dell’attestazione debbano avvenire contestualmente dopo il rilascio dell’attestazione sul controllo di legalità da parte dell’autorità competente straniera. Invece, è più corretto ritenere che detta norma si limiti soltanto ad indicare quali documenti debbano essere depositati – al più tardi – entro trenta giorni dal rilascio di detta attestazione.
Questa lettura è più coerente anche con altre previsioni del d.lgs. 19/2023. Ad esempio, l’art. 25, comma 2, d.lgs. 19/2023, richiamato per le trasformazioni dall’art. 9, comma 1, d.lgs. 19/2023, stabilisce che i soci che hanno partecipato all’assemblea che ha deciso la trasformazione possono esercitare il diritto di recesso entro quindici giorni dall’iscrizione della delibera nel registro delle imprese, ma comunque non oltre trenta giorni dalla sua adozione, mentre i soci assenti e quelli privi del diritto di voto possono esercitare il diritto di recesso entro quindici giorni dall’iscrizione della delibera nel registro delle imprese. In relazione a queste previsioni, il riferimento al doppio termine di quindici giorni dall’iscrizione e trenta dalla delibera avrebbe poco senso se l’iscrizione fosse realizzata in un momento potenzialmente lontano dalla delibera stessa, ovvero qualora si richieda che il deposito di quest’ultima debba avvenire entro trenta giorni dal rilascio dell’attestato dell’autorità competente straniera.
In breve, l’art. 14 d.lgs. 19/2023 si limita a stabilire che, soltanto qualora la decisione e il certificato preliminare non siano stati ancora depositati, si dovrà richiedere la loro iscrizione unitamente a quella dell’attestato sul controllo di legalità rilasciato dall’autorità straniera. Inoltre, anche il riferimento contenuto nell’art. 14 all’art. 13 d.lgs. 19/2023 deve essere inteso, più correttamente, come relativo all’attestato sul controllo di legalità rilasciato dall’autorità straniera secondo le regole dell’ordinamento di destinazione e non, come sembrerebbe invece disporre l’art. 14 d.lgs. 19/2023, all’attestato rilasciato dall’autorità italiana, che, peraltro, non è neppure previsto per le operazioni “in uscita”.
Pertanto, dopo gli adempimenti relativi al progetto, la prima formalità pubblicitaria da realizzare è il deposito della decisione di trasformazione, che, nelle società di capitali, deve essere effettuato entro trenta giorni a cura del notaio che ha redatto il verbale dell’assemblea. Gli effetti della pubblicità della decisione sono però limitati. La trasformazione, infatti, non può avere il suo effetto tipico prima del rilascio del certificato preliminare e dell’attestazione di espletamento del controllo da parte dell’autorità straniera, nonché della pubblicità prevista dallo Stato membro di destinazione.
In ogni caso, la data di efficacia della trasformazione sarà quella stabilita dal diritto del paese di destinazione. Infine, la società italiana trasformata potrà essere cancellata dal registro delle imprese soltanto dopo il deposito previsto dall’art. 14, comma 1, d.lgs. 19/2023, e l’iscrizione della società nel registro straniero. Quest’ultimo adempimento dovrebbe essere effettuato avvalendosi del sistema di interconnessione dei registri delle imprese. Ciononostante, l’art. 15, comma 2, d.lgs. 19/2023, fa salva la possibilità che lo scambio di informazioni tra registri possa avvenire anche con altre modalità. In pratica ciò significa che anche il notaio potrà depositare nel registro delle imprese i documenti stranieri attestanti l’iscrizione della società all’estero, per procedere così alla cancellazione della società trasformata nel nostro paese. Da quanto detto deriva anche che la cancellazione dal registro delle imprese italiano non avrà valore costitutivo e che, in questo caso, l’adempimento pubblicitario nel registro delle imprese avrà un mero effetto dichiarativo ai soli fini dell’opponibilità nei confronti dei terzi.
Nota bibliografica
Si rinvia alla nota bibliografica della massima n. 210.
