Massime Commissione Società

188. Intervento in assemblea esclusivamente mediante il rappresentante designato e utilizzo di mezzi di telecomunicazione (art. 106, commi 2 e 4, d.l. 18/2020) [24 marzo 2020]

Massime Commissione Società

Massima n.188

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24 Marzo 2020

Intervento in assemblea esclusivamente mediante il rappresentante designato e utilizzo di mezzi di telecomunicazione

(art. 106, commi 2 e 4, d.l. 18/2020)

MASSIMA

      Le s.p.a. con azioni negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, nonché le s.p.a. con azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante, che si avvalgono della facoltà concessa dall’art. 106, comma 4, d.l. 18/2020, di prevedere nell’avviso di convocazione che l’intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell’art. 135-undecies TUF, possono altresì avvalersi della facoltà concessa dal comma 2 del medesimo art. 106 d.l. 18/2020, di prevedere che l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto.
   In tali circostanze, hanno pertanto diritto di partecipare all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione tutti i componenti degli organi di amministrazione e di controllo, il rappresentante designato, il segretario o il notaio, nonché gli altri soggetti ai quali è consentita la partecipazione all’assemblea ai sensi della legge, dello statuto e del regolamento assembleare, ma non gli azionisti, i quali devono avvalersi necessariamente del rappresentante designato.

 

MOTIVAZIONE

     1.  La disciplina emergenziale introdotta dal d.l. 18/2020 consente, tra l’altro, alle società quotate di stabilire che l’intervento dei soci in assemblea avvenga esclusivamente per il tramite del rappresentante designato ai sensi dell’art. 135-undecies TUF. La disposizione, contenuta nell’art. 106, comma 4, d.l. 18/2020 (ed estesa dal comma 6 anche alle banche popolari, alle banche di credito cooperativo, alle società cooperative e alle mutue assicuratrici), è evidentemente finalizzata ad evitare quei rischi di assembramento che, nel caso di assemblee di società quotate, ben potrebbero concretizzarsi, così vanificando le misure governative e regionali volte al contenimento della diffusione della pandemia da Covid-19. Esercitando tale facoltà, viene dunque ridefinito, per esigenze di interesse pubblico, il diritto soggettivo del socio alla partecipazione in assemblea, dal momento che tale diritto può essere esercitato solamente per il tramite del rilascio di una delega (vuoi “speciale” ai sensi dell’art. 135-undecies TUF, vuoi anche ordinaria ai sensi dell’art. 135-novies TUF) a favore di un soggetto all’uopo incaricato dalla stessa società emittente.
     Sempre nell’ottica di un efficace contrasto alla emergenza sanitaria, l’art. 106, comma 2, d.l. 18/2020 concede alle società (anche) quotate una ulteriore facoltà, che è quella di stabilire, anche in assenza di apposite clausole statutarie, che l’assemblea si possa svolgere, anche esclusivamente, “mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, quarto comma, 2479-bis, quarto comma, e 2538, sesto comma, codice civile senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio”. Come diffusamente segnalato nelle motivazioni della massima n. 187, ove le società (anche quotate) intendano avvalersi di tale facoltà in via esclusiva, si darà luogo ad una riunione assembleare in cui non sarà necessaria la presenza di alcuno in un determinato luogo, poiché gli aventi diritto parteciperanno all’evento assembleare ciascuno in autonomia mediante adeguati mezzi di comunicazione a distanza. Vi è da segnalare che, per le società quotate, la previsione emergenziale assume particolare utilità pratica, dal momento che le clausole statutarie che facoltizzano la partecipazione a distanza sono, a differenza di quanto accade per le società con azioni non quotate, molto poco frequenti.

     2. – La massima, nell’effettuare la ricognizione dei due principali strumenti messi a disposizione per le società (anche) quotate dal d.l. 18/2020, precisa che tali accorgimenti organizzativi possono essere utilizzati in via congiunta. Le emittenti, pertanto, possono nel loro avviso di convocazione stabilire che l’assemblea si svolga, da un lato, mediante l’esclusivo intervento del rappresentante designato ai sensi dell’art. 135-undecies TUF, e, dall’altro lato, mediante utilizzo, anche esclusivo, di mezzi di telecomunicazione a distanza. La possibile applicazione congiunta di entrambe le misure sopra indicate riscontra l’unanime condivisione della prima prassi applicativa, dei primi commenti e degli organismi dotati di specifiche competenze in materia (quali ad esempio la Consob). D’altra parte, nulla nel tenore del dettato normativo sembrerebbe imporre una applicazione alternativa dell’intervento esclusivo del rappresentante designato, da un lato, e dello svolgimento dell’assemblea con mezzi di telecomunicazione, dall’altro lato. L’utilizzo congiunto dei due strumenti consente anzi il più compiuto soddisfacimento delle esigenze poste alla base dell’intervento emergenziale, senza comportare alcuna compressione di diritti ulteriore e diversa rispetto a quella eccezionalmente autorizzata, per le note superiori esigenze, dalla normativa in questione.
     Nemmeno coglierebbe nel segno l’eventuale osservazione per cui, una volta organizzata l’attivazione di collegamenti a distanza, sarebbe agevole per le società emittenti consentire la loro fruibilità a tutti i soci aventi diritto, così rinunziando alla facoltà di concentrare la loro partecipazione per l’esclusivo tramite del rappresentante designato. E’ infatti evidente che, sia dal punto di vista tecnologico sia nell’ottica del dovuto rispetto dalla identificazione dei presenti, l’estensione della facoltà di collegamento da remoto ad una moltitudine potenzialmente indefinita di soggetti potrebbe risultare quanto mai difficoltosa se non, allo stato, impraticabile.

    3. – Le conseguenze pratiche della posizione appena illustrata vengono segnalate nel secondo comma della massima, dove appunto si precisa che, in caso di utilizzo congiunto di rappresentante designato esclusivo e partecipazione a distanza, risulteranno appunto collegati da remoto tutti gli aventi diritto, e cioè, tipicamente, i componenti degli organi sociali, il rappresentante designato, e il segretario o il notaio.
    Si segnala, peraltro, che se questa è la situazione che si verificherà quando l’emittente opterà per lo svolgimento dell’assemblea in via esclusivamente telematica, nulla naturalmente vieta che le società, sempre nello scrupoloso rispetto delle norme di precauzione vigenti, consentano modi di svolgimento per così dire misti, ad esempio consentendo al rappresentante designato l’accesso fisico nel luogo di convocazione, ed invece prevedendo la partecipazione mediante collegamento a distanza dei componenti degli organi sociali.

 

NOTA BIBLIOGRAFICA

    La questione, stante la novità della norma, è quasi inesplirata in dottrina. Sul punto si vedano, tra i contributi più recenti: N. ATLANTE – M. MALTONI – C. MARCHETTI – M. NOTARI – A. ROVEDA, Le disposizioni in materia societaria nel Decreto-legge COVID-19 (Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18). Profili applicativi., consultabile su federnotizie.it, a parere dei quali “il rappresentante designato potrà partecipare (o dovrà partecipare, se così previsto nell’avviso di convocazione) tramite sistemi di collegamento a distanza, come previsto dal secondo comma dell’art. 106” (corsivo aggiunto); ASSOCIAZIONE FRA LE SOCIETA’ ITALIANE PER AZIONI (ASSONIME), Decreto-legge del 17 marzo 2020 n. 18: le disposizioni in materia di svolgimento delle assemblee (art. 106), consultabile su assonime.it, senza tuttavia prendere posizione sulla questione in oggetto; M. IRRERA, Le assemblee (e gli altri organi collegiali) delle società ai tempi del Coronavirus (con una postilla in tema di associazioni e fondazioni), consultabile su blog.ilcaso.it, secondo il quale “La società quotata può, in via di ipotesi, avvalersi congiuntamente delle deroghe contenute nel secondo e nel quarto comma dell’art. 106 ovvero prevedere l’impiego sia di mezzi di telecomunicazione, sia dell’istituto del rappresentante designato: lasciando al singolo azionista la facoltà di optare per una delle due modalità. Non credo viceversa che la società possa selezionare i propri soci nel senso di assegnare discrezionalmente a taluni la chance di partecipare mediante mezzi di telecomunicazione ed ad altri il sistema del rappresentante designato. Le due modalità sono, infatti, profondamente diverse in quanto la prima consente, seppure da remoto, la partecipazione piena al procedimento assemblare, mentre la seconda esclude il socio dalla partecipazione piena, prevedendo soltanto l’espressione preventiva del voto”. [Nota bibliografica a cura di MARCO BORIO]