Nell’ambito delle procedure esecutive immobiliari l’art. 591bis del codice di procedura civile prevede che il Giudice dell’Esecuzione, con l’ordinanza di vendita dei beni pignorati, deleghi le operazioni di vendita ad un notaio o ad altro professionista iscritto negli appositi elenchi formati a norma di legge.
Le attività delegate comprendono la fase preliminare (controlli ed istruttoria), la vera e propria fase della vendita all’asta (pubblicazione dell’avviso, aggiudicazione, predisposizione della bozza del decreto di trasferimento da sottoporre al Giudice dell’Esecuzione per l’emissione), nonché la fase successiva alla vendita, relativa al riparto delle somme incassate.
Spesso il professionista delegato viene anche nominato custode dei beni pignorati, allo scopo principale – a seconda dei singoli casi – di verificare lo stato occupativo dei beni pignorati, gestire l’eventuale contratto di locazione di cui fossero oggetto tali beni ed organizzare le visite all’immobile da parte degli interessati all’acquisto.