Orientamento n. 2 del 9 giugno 2009
AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONI APPOSTE A
FIDEIUSSIONI E POLIZZE FIDEIUSSORIE*
Quando la fideiussione o la polizza fideiussoria si
struttura come negozio che si esaurisce nella dichiarazione del
garante e non è prevista accettazione da parte del creditore,
né è prevista la "firma" del debitore, l'onorario deve essere
determinato nella intera misura prevista dalla tariffa di cui D. M.
27 novembre 2001. Ove invece la struttura negoziale prescelta dalle
parti faccia sorgere la garanzia nell'ambito di un contratto nel
quale intervengono anche il creditore garantito e/o il debitore, ha
applicazione l'art. 7 comma 10 lettera a) del Regolamento contenuto
nel Decreto del Ministero di Giustizia del 27 novembre 2012 n.265
con ripartizione dell'onorario in ragione del numero delle parti
del negozio.
In tal caso, al fine di consentire all'archivio Notarile un
corretto controllo, nella colonna "data luogo natura
dell'atto" del repertorio degli atti tra vivi, si rende opportuno
precisare quanto previsto nella lettera a) del citato
art.7.
Il negozio o il contratto da cui promana la fideiussione o
la garanzia assicurativa, una volta perfezionato, qualora
autenticato o redatto per atto pubblico è soggetto a
registrazione in termine fisso. Alla regola fa però eccezione il
caso - peraltro assai frequente - delle garanzie "richieste dalla
legge". Non vi è infatti obbligo di chiedere la registrazione delle
garanzie richieste da leggi, anche regionali o provinciali quali,
ad esempio, quelle previste per gli appalti dello Stato e degli
enti pubblici. A tal fine devono ritenersi equiparati agli enti
pubblici aggiudicatori di gare d'appalto le società miste locali,
le società con capitale pubblico, anche in misura non prevalente,
aventi ad oggetto la produzione di beni o servizi non destinati ad
essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza, i
concessionari di servizi pubblici, gli enti privatizzati che
svolgono servizi pubblici.
Determinazione dell'onorario di repertorio
Il codice civile non delinea la figura negoziale della
fideiussione, limitandosi a enunciare, all'art. 1936, la
"nozione" di fideiussore nei seguenti termini: "È fideiussore
colui che, obbligandosi personalmente verso il creditore,
garantisce l'adempimento di un'obbligazione altrui."
La contrattualistica bancaria e assicurativa - in relazione alla
quale viene per lo più richiesto l'intervento notarile - presenta
una pluralità di strutture negoziali la cui varietà è,
verosimilmente, causa della eterogeneità dei comportamenti. Ciò ben
si comprende in presenza di un dettato normativo che lascia ampia
libertà alle parti di decidere se far nascere la garanzia con atto
unilaterale, oppure con atto bilaterale (il che appare, peraltro,
necessario ove la fideiussione sia onerosa); egualmente, spetta
alle parti "stabilire se sia il caso di corredare il negozio
costitutivo della fideiussione di tutti i supporti formali che
valgano a dare dell'attività negoziale il massimo di espressione o
il minimo[1]. È appena il caso di accennare che se
si presceglie lo strumento della scrittura privata autenticata,
ovviamente, le autenticazioni in discorso devono essere effettuate
con autentica formale ex art. 72 della legge notarile, regolarmente
assoggettate ad iscrizione nel repertorio.
Pertanto, la determinazione dell'onorario andrà effettuata
valutando concretamente, caso per caso, la struttura negoziale
adottata dalle parti. Come si è detto, quando la fideiussione viene
strutturata come negozio che si esaurisce nella dichiarazione del
garante (di regola una banca o una compagnia di assicurazioni) e
non sono previsti né l'accettazione del creditore né la
manifestazione di volontà del debitore [2](di
regola un'impresa), sembra corretto che l'onorario sia determinato
nella misura prevista dalla tariffa D. M. 27 novembre 2001.
Può darsi invece che il fideiussore si obblighi personalmente
verso il creditore, garantendo l'adempimento di un'obbligazione
altrui, nell'ambito di un rapporto nel quale è richiesta una
manifestazione di consenso, vuoi da parte del creditore garantito,
vuoi da parte del debitore.
In questi casi pare corretto che abbia applicazione l'art. 7
comma 10 lettera a) del Regolamento contenuto nel Decreto del
Ministero di Giustizia del 27 novembre 2012 n.265 con
ripartizione dell'onorario in ragione del numero delle parti del
negozio [3], ed al fine di facilitare il controllo
dell'archivio Notarile, nella colonna "data luogo natura
dell'atto" del repertorio degli atti tra vivi, è opportuno
precisare quanto previsto nella lettera a) del citato art.7
(con la dizione "prima autentica" ecc.).
Non sarà inutile rammentare che:
- in caso di garanzia prestata contestualmente al negozio che
costituisce fonte dell'obbligazione garantita, si applica un solo
onorario sul valore maggiore;
- se nell'atto non fosse espresso l'importo della fideiussione,
l'onorario è ragguagliato all'importo capitale dell'obbligazione,
con esclusione degli interessi e di ogni altro accessorio;
- se la garanzia viene prestata per un finanziamento fondiario,
l'onorario è ridotto al 50%
- se la garanzia è rilasciata da parte di aziende o di
istituti di credito e di enti ai predetti assimilati dalla legge,
nonché da parte di istituti e imprese di assicurazione nei
confronti di amministrazioni dello Stato, delle Regioni, delle
province e dei comuni e di altri enti pubblici, l'onorario spetta
nella misura del 25% (calcolato sull'importo della garanzia e con
limitazione dell'onorario ad importo non superiore a quello
spettante per atti di valore di Euro 465.000)
Registrazione
Quando il negozio o il contratto, autenticato o redatto per atto
pubblico, da cui promana la fideiussione è perfezionato, esso
è soggetto a registrazione in termine fisso.
Qualora la fidejussione sia rilasciata nell'esercizio di attività
di impresa (ad esempio nell'ipotesi più frequente del rilascio da
parte di Banche o Assicurazioni) la relativa prestazione rientra in
ambito IVA, anche se esente ai sensi dell'art. 10 del D.P.R.
633/1972, e pertanto l'atto dovrà essere registrato con pagamento
di imposta in misura fissa.
Qualora invece la fidejussione sia rilasciata al di fuori
dell'esercizio di attività di impresa, in particolare da una
persona fisica, sarà soggetta a registrazione con applicazione
dell'imposta nella misura dello 0,50%, ai sensi del citato art. 6
della tariffa parte prima del D.P.R 131/1986.
Alla regola della registrazione in termine fisso fa eccezione il
caso - peraltro assai frequente - delle garanzie "richieste dalla
legge", previsto dall'art. 6 della tariffa parte prima del D.P.R.
131/1986, in relazione al quale l'art. 5 dell'allegato B del
medesimo D.P.R. 131/1986 (Tabella) dispone che non vi è obbligo di
chiedere la registrazione delle "garanzie richieste da leggi, anche
regionali o provinciali" e degli "atti relativi alla loro
cancellazione, comprese le quietanze da cui risulti l'estinzione
del debito"[4].
Detti atti sono esenti da registrazione anche se redatti per atto
pubblico o scrittura privata autenticata (Cfr. art. 11 della
Tariffa, parte prima, allegata al medesimo D.P.R. n. 131/1986, che
esclude espressamente dall'obbligo di registrazione con pagamento
dell'imposta in misura fissa gli atti disciplinati dall'art. 5
della Tabella).
L'ambito applicativo delle garanzie esenti da registrazione è
prevalentemente costituito dalla materia dei contratti dello Stato
e degli Enti pubblici. Si rinvia allo studio 71/2000/T del CNN per
approfondimenti normativi. Basterà qui ricordare che, per i
contratti stipulati dello Stato, già l'art. 54 del R.D. 23 maggio
1924, n. 827 prevedeva la prestazione di una cauzione in denaro o
in titoli di stato, sostituibile, a norma della legge 10 giugno
1982, n. 348, con polizza fideiussoria; che in relazione
all'appalto di lavori pubblici, le garanzie a favore
dell'amministrazione sono disciplinate dall'art. 30 della
legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni (legge
quadro sui lavori pubblici), e nel titolo VII del relativo
regolamento di attuazione (D.P.R. 21 dicembre 1999, n.
554).
Si segnala ancora che, ai fini dell'applicazione del citato art.
30 della legge 109/1994, devono ritenersi assimilati agli enti
pubblici aggiudicatori di gare d'appalto le società miste locali,
le società con capitale pubblico, anche in misura non prevalente,
aventi ad oggetto la produzione di beni o servizi non destinati ad
essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza, i
concessionari di servizi pubblici, gli enti privatizzati che
svolgono servizi pubblici[5].
Un accenno meritano le Polizze fideiussorie per rimborsi IVA; dopo
la circolare del Ministero delle Finanze 10 giugno 1998 n. 146/E si
è chiarito che l'autentica della firma del rappresentante della
banca posta in calce alla fideiussione deve essere autenticata con
autentica "formale" iscritta a repertorio previo accertamento dei
poteri del rappresentante; dette polizze sono esenti da
registrazione a sensi art. 5 della tabella allegato B al
D.P.R131/1986 e non sono soggette a imposta di bollo a sensi del
primo comma art. 5 della tabella allegata B al D.P.R. 642/1972.
_____________
[1] Risposta dell'ufficio studi del CNN del 26/05/1997 n.
1625 a quesito concernente l'applicazione degli onorari sulle
autentiche di firma su polizze fideiussorie.
[2] L'intervento del debitore, di norma irrilevante, può essere
reso necessario dalla volontà delle parti, ad es. nei casi in cui
la struttura negoziale adottata sia quella di un contratto a favore
di terzo in cui il debitore assume la veste di stipulante e il
garante quella di promittente.
[3] In questo stesso senso vedasi ancora la risposta
dell'ufficio studi del CNN del 26/05/1997 n. 1625 a quesito
concernente l'applicazione degli onorari sulle autentiche di firma
su polizze fideiussorie.
[4] Più precisamente a norma dell'art. 5 della tabella allegata
al D.P.R. 131/1986 prevede gli atti e i documenti
formati per l'applicazione, riduzione,
liquidazione, riscossione, rateazione e
rimborso delle imposte e tasse a chiunque
dovute, comprese le relative sentenze, e gli atti relativi
alla concessione o all'appalto per la loro
riscossione, garanzie richieste da leggi, anche
regionali e provinciali, e atti relativi alla
loro cancellazione, comprese le
quietanze da cui risulti l'estinzione del
debito, atti e documenti formati in relazione al
servizio militare obbligatorio o a quello civile
sostitutivo.
Orientamento approvato dal Consiglio Notarile di Milano in
data 9 giugno 2009
* La legge prevede che il compenso per le
prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste
dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico
professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il
grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni
utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento
fino alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati
della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio
dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è
previamente resa nota al cliente con in preventivo di massima, deve
essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando
per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di
spese, oneri e contributi (art. 9 decreto-legge 24
gennaio 2012, n. 1 convertito nella legge 24 marzo 2012, n. 27,
recante: «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo
delle infrastrutture e la competitività.»).