Ottenimento della personalità giuridica da parte di associazione non riconosciuta mediante liscrizione al RUNTS e da parte di associazione non riconosciuta che già possieda la qualifica di ETS.
La deliberazione dell'assemblea di
un'associazione non riconosciuta di conseguire la qualifica di ETS
con personalità giuridica richiede il quorum previsto per le
modifiche statutarie ed è soggetta ai controlli previsti dall'art.
22 del Codice del terzo settore: pertanto, con l'istituzione del
Registro unico del terzo settore, il notaio che abbia ricevuto il
relativo verbale è tenuto a verificare la sussistenza delle
condizioni a tali fini previste dalla legge, compreso il patrimonio
minimo, e a depositare i documenti nel RUNTS entro venti
giorni.
In particolare, trattandosi di ente già operante,
il cui patrimonio comprende poste attive e passive, la verifica
patrimoniale presuppone necessariamente la presentazione di una
relazione giurata di un revisore legale aggiornata a non più di 120
giorni, dalla quale emerga un patrimonio netto non inferiore ad
euro 15.000,00. Non trattandosi di un'operazione di trasformazione,
detta perizia non richiede l'elenco dei creditori
dell'ente.
Qualora l'associazione che intende conseguire la
personalità giuridica sia già iscritta al RUNTS, ancorché non siano
necessarie modifiche statutarie, fermo restando l'ambito del
controllo del notaio, la relativa competenza è comunque
dell'assemblea ed il quorum deliberativo quello richiesto per le
modifiche statutarie.
Il mutamento del regime giuridico che deriva
dall'ottenimento della personalità giuridica non comporta
liberazione dalla responsabilità personale e solidale per le
obbligazioni pregresse di chi ha agito in nome e per conto
dell'associazione, ai sensi dell'art. 38
c.c.
Motivazione
Il combinato disposto dell'art. 22 del Codice del Terzo
Settore e dell'art. 18 del decreto del Ministero del Lavoro e delle
Politiche sociali del 15 settembre 2020 pone a carico del notaio,
che abbia verbalizzato la decisione assembleare di un'associazione
non riconosciuta con la quale essa abbia deciso di ottenere la
personalità giuridica e di acquisire la qualifica di ETS, l'obbligo
di procedere alla verifica della sussistenza delle condizioni
prescritte dalla legge e, in caso di esito positivo di tale
verifica, quello di chiedere l'iscrizione nel Registro entro i
successivi 20 giorni. La decisione necessita, infatti, della forma
dell'atto pubblico, come stabilito dall'art. 22, comma 6, CTS in
ossequio al principio affermato dall'art. 14 c.c.
Anche dopo l'introduzione dell'art. 42-bis del codice civile,
dunque, risulta confermata la tradizionale opinione che esclude
l'acquisizione della personalità giuridica da parte di
un'associazione non riconosciuta dal novero delle operazioni di
trasformazione. Vigente il solo D.p.r. 10 febbraio 2000, n. 361,
infatti, l'evoluzione che porta un'associazione non riconosciuta ad
ottenere il riconoscimento si riteneva regolata dall'art. 1, comma
3, del D.p.r., escluso dunque qualunque richiamo del fenomeno
all'interno del concetto giuridico di trasformazione. La
conclusione allora raggiunta deve essere oggi verificata alla luce
delle nuove disposizioni normative e, in particolare, del Codice
del Terzo Settore e dell'art. 42 bis c.c.
Pare, soprattutto, dirimente quanto affermato dall'art. 22,
co. 5, C.T.S., ove si prevede che quando il patrimonio minimo
dell'associazione riconosciuta è diminuito di oltre un terzo è
necessario deliberarne la ricostituzione "oppure la
trasformazione, la prosecuzione dell'attività in forma di
associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento
dell'ente". La norma, dunque, chiaramente distingue la
trasformazione dalla prosecuzione dell'attività in forma di
associazione non riconosciuta, sicché quest'ultima sarebbe altro
rispetto alla trasformazione.
Sembra, invece, possibile riconoscere diverse possibili
letture dell'inciso "le associazioni riconosciute e non
riconosciute e le fondazioni" contenuto all'art. 42
bis c.c., ove si consente che gli enti citati possano
"operare reciproche trasformazioni". Invero, se alcuni
interpretano tale espressione nel senso che la norma individuerebbe
tre diverse tipologie di enti (associazioni riconosciute,
associazioni non riconosciute, fondazioni) che possono operare
reciproche trasformazioni, dall'altro sembra preferibile una
lettura della disposizione nel senso che la reciprocità di
trasformazioni si realizza unicamente tra le associazioni da una
parte, sia riconosciute sia non riconosciute, e le fondazioni
dall'altra. In tal senso si deve intendere anche la mancata
ripetizione nell'art. 42 bis della parola "associazioni"
prima di "non riconosciute", in conformità al criterio direttivo
espresso all'art. 3, lettera e) della legge delega (6 giugno 2016,
n.106) in attuazione della quale è stato emanato il Codice del
terzo Settore: "disciplinare il procedimento per ottenere la
trasformazione diretta e la fusione tra associazioni e fondazioni,
nel rispetto del principio generale della trasformabilità tra enti
collettivi diversi". In tal senso si è espressa anche la
Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 27
dicembre 2018, n. 20, la quale chiarisce che per i "passaggi da
associazione non riconosciuta ad associazione riconosciuta e
viceversa (...) si applica la disciplina ordinaria in tema di
personalità giuridica", e non, quindi, quella propria della
trasformazione.
Per tutte queste ragioni almeno deve concludersi nel senso
che il "passaggio" da associazione non riconosciuta ad associazione
riconosciuta non sia da sussumere nel concetto normativo di
trasformazione e che ad esso, quindi, non sia applicabile l'art. 42
bis c.c.
Anche quando la decisione di ottenere la personalità
giuridica sia assunta da un'associazione già iscritta al RUNTS e la
delibera assembleare non contenga modifiche statutarie (come
possibile, in considerazione dell'identica disciplina che il CTS
riserva a tutte le associazioni, dotate o meno di personalità
giuridica) si ritiene necessaria una deliberazione dell'assemblea:
per effetto del conseguimento della personalità giuridica, infatti,
viene modificato il regime di responsabilità di coloro che agiscono
in nome e per conto dell'ente, l'efficacia delle eventuali future
modifiche statutarie e delle più importanti decisioni degli
associati viene subordinata ad una verifica esterna e l'ente si
sottopone alle regole stabilite dall'art. 22, quinto comma, CTS per
la conservazione del patrimonio minimo. Tali cambiamenti, anche se
non richiedono modifiche statutarie, mutano sensibilmente le regole
dell'associazione e richiedono, quindi, il quorum deliberativo
stabilito dal secondo comma dell'art. 21 c.c., oppure il diverso
quorum richiesto dallo statuto per le modifiche
statutarie.
Lo statuto di un'associazione priva di personalità giuridica
può comunque stabilire che, se ciò non richieda modifiche
statutarie, la competenza a decidere di conseguire la personalità
giuridica sia attribuita all'organo amministrativo, non trattandosi
di una delle materie per le quali l'art. 25 del Codice del Terzo
settore ha stabilito la inderogabile competenza
dell'assemblea.
In ciascuna delle predette ipotesi, il Notaio che ha
verbalizzato la decisione è tenuto a verificare che l'associazione
rispetti tutte le norme del CTS "con riferimento alla sua
natura di ente del terzo settore" (art. 22, comma 2, CTS) e
non può limitarsi alla verifica dell'unica differenza espressamente
richiesta per il conseguimento della personalità giuridica (cioè
l'esistenza del patrimonio minimo di euro 15.000).
Con specifico riferimento alla verifica della sussistenza di
detto patrimonio minimo, trattandosi di un ente già operativo, la
cui situazione patrimoniale presenterà evidentemente poste sia
attive che passive, non è sufficiente che la disponibilità minima
risulti da certificazione bancaria che attesti il deposito della
somma di euro 15.000 presso un c/c intestato all'ente (o da
deposito presso il conto dedicato del notaio), essendo invece
necessario accertare che la situazione economico-patrimoniale
dell'associazione non presenti passività tali da annullare di fatto
un eventuale fondo liquido (o altre attività) di cui si dimostri
l'esistenza. Pertanto, si rende necessario conoscere lo stato
patrimoniale netto dell'ente quale risulta dalle sue scritture
contabili. Del resto, lo stesso art. 22 CTS, nel disciplinare il
caso in cui il patrimonio iniziale - in sede di costituzione - sia
rappresentato "da beni diversi dal denaro", stabilisce che
il loro valore debba risultare da una relazione giurata redatta da
un revisore legale iscritto all'albo (o da società di revisione).
Si tratta, quindi, di applicare il medesimo criterio di valutazione
ad una "attività" già in essere, così come si farebbe per
un'azienda operativa. Sarà quindi necessario produrre al notaio la
relazione giurata di un revisore legale, dalla quale emerga un
patrimonio netto non inferiore a euro 15.000.
L'aggiornamento di detta perizia dovrà far riferimento a data
non anteriore a 120 giorni rispetto alla data dell'assemblea, come
chiarito dalla massima n. 3. Non sussistendo specifiche
previsioni in argomento, l'esperto può essere nominato
dall'associazione, analogamente a quanto previsto per le società a
responsabilità limitata (art. 2465 c.c.). Naturalmente, qualora
dalla perizia risultasse un netto patrimoniale inferiore ad euro
15.000, sarà possibile integrare il patrimonio minimo mediante
versamento in denaro da parte degli associati, ovvero con apporto
di beni diversi dal denaro, il cui valore dovrà risultare da
relazione giurata.
Poiché l'operazione portante l'ottenimento della personalità
giuridica di un'associazione non riconosciuta non ha natura di
trasformazione, la perizia di stima può non contenere l'elenco dei
creditori dell'ente, prescritto per la perizia richiesta dall'art.
42-bis codice civile, e non sarà neanche necessaria una relazione
degli amministratori sulle motivazioni della delibera
proposta.
Infine, va precisato che l'acquisto della personalità
giuridica non può influire sulla responsabilità illimitata di
coloro che, prima di tale momento, avessero agito in nome e per
conto dell'associazione, in conformità all'art. 38 codice civile.
Del resto, quando il legislatore ha voluto liberare coloro che
erano soggetti a responsabilità illimitata dalle obbligazioni
pregresse è intervenuto disciplinandone le modalità, come risulta
dall'art. 2500-quinquies codice civile in tema di trasformazione
accrescitiva tra società, richiamato dall'art. 42-bis codice civile
per le trasformazioni tra enti del libro primo: si tratta,
evidentemente, di norma eccezionale, non suscettibile pertanto di
applicazione analogica.