Massima n. 4 Verifica delle condizioni di legge, compreso il patrimonio minimo, per l'iscrizione al RUNTS degli enti con personalità giuridica che abbiano adeguato lo statuto con decisioni assunte prima dellavvio delloperatività del RUNTS, o condizionate ad eventi successivi.
L'assunzione della delibera di un'associazione
riconosciuta o di una fondazione, che intenda acquisire la
qualifica di ETS, portante adeguamento dello statuto al Codice del
Terzo settore, se assunta prima dell'avvio dell'operatività del
RUNTS, può contenere delega al Presidente (o ad altri componenti
dell'organo amministrativo) per depositare al notaio la
documentazione relativa alla sussistenza del patrimonio minimo
contabile, dopo l'avvio del Registro.
Il
notaio che riceve in deposito la predetta documentazione
contabile/patrimoniale, verifica la sussistenza, oltre che del
patrimonio minimo, anche delle altre condizioni previste dalla
legge per l'iscrizione al RUNTS e procede all'iscrizione entro i
successivi 20 giorni (e ciò sia nel caso in cui lo statuto adeguato
abbia già ottenuto l'approvazione dell'Autorità amministrativa ai
sensi del DPR n.361/2000, sia se al momento dell'avvio
dell'operatività del RUNTS tale approvazione non sia ancora
intervenuta). A tal fine, se l'adeguamento dello statuto sia stato
verbalizzato da altro notaio, quello incaricato dell'iscrizione nel
RUNTS deve ricevere il deposito, unitamente alla documentazione
contabile/patrimoniale, anche della copia autentica dello statuto
risultante dalla delibera di adeguamento.
La
medesima procedura potrà essere utilizzata nell'ipotesi degli enti
che in sede di delibera di adeguamento dello statuto ne abbiano
subordinato l'efficacia ad un evento successivo, quali le ONLUS che
abbiano subordinato l'efficacia dell'adeguamento alle condizioni
previste dall'art. 104 del d.lgs.117/2017.
Motivazione
Con riferimento
agli enti dotati di personalità giuridica, il Codice del Terzo
settore attribuisce al notaio, che ha ricevuto la delibera del
competente organo dell'ente di adeguamento dello statuto al fine
del conseguimento della qualifica di ETS, il compito di verificare
la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per
l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore,
compresa la verifica della sussistenza del patrimonio minimo nella
misura indicata dall'art. 22, comma 4, del d.lgs. 117/2017 (euro
15.000 per le associazioni ed euro 30.000 per le fondazioni). Ciò è
confermato sia dal comma 1-bis dell'art. 22 del Codice, che
stabilisce che l'iscrizione di detti enti al RUNTS avviene con le
stesse modalità previste dal medesimo articolo per l'iscrizione nel
registro degli enti di nuova costituzione, sia dalle disposizioni
relative all'iscrizione degli enti con personalità giuridica
contenute nel Titolo II, Capo II del decreto del Ministro del
Lavoro e delle Politiche sociali del 15 settembre 2020 (pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 261 del 21 ottobre 2020).
La circolare del
Ministero del Lavoro 27 dicembre 2018, n.20, dedicata agli
adeguamenti statutari degli enti, con specifico riferimento ad ODV,
APS ed ONLUS (che entro il 31 ottobre 2020 possono deliberare le
necessarie modifiche statutarie con i quorum previsti per
l'assemblea ordinaria), chiarisce, tra l'altro, che per le
modifiche statutarie degli enti dotati di personalità giuridica
resta ferma la necessità dell'atto pubblico e che fino
all'istituzione del Registro non è possibile applicare l'art. 22
del Codice, per cui le modifiche statutarie continueranno, per gli
enti con personalità giuridica, a richiedere l'approvazione
dell'autorità statale o regionale competente.
Considerata la
necessità di rispettare l'aggiornamento temporale richiesto per la
documentazione relativa alla sussistenza del patrimonio minimo
degli enti con personalità giuridica (cfr. massima n.3), deve
ritenersi legittimo che la delibera, assunta dal competente organo
di un'associazione con personalità giuridica o di una fondazione,
con la quale si approvano le modifiche statutarie conseguenti alla
riforma del Terzo settore e funzionali all'iscrizione dell'ente
nell'istituendo registro, assunta prima dell'istituzione del RUNTS
o, comunque, subordinata ad un evento successivo, contenga delega
al Presidente o ad altri membri dell'organo amministrativo di
depositare agli atti del notaio la documentazione contabile
necessaria alla verifica patrimoniale. Tipico esempio di delibera
che subordini gli effetti ad un evento futuro è il caso delle
ONLUS, che intendano subordinare l'efficacia dell'adeguamento alle
condizioni previste dall'art. 104 del d.lgs. 117/2017, al fine
della continuità del trattamento tributario previsto dal d.lgs.
460/1997.
Così operando,
deve ritenersi che il termine di venti giorni entro il quale il
notaio è tenuto a depositare la domanda di iscrizione dell'ente nel
RUNTS decorra dalla data dell'atto di deposito della documentazione
contabile, costituendo tale deposito presupposto per l'esecuzione
da parte del notaio delle verifiche previste dal combinato disposto
dei commi 2 e 6 dell'art. 22 del d.lgs. 117/2017, come confermato
anche dal decreto del Ministro del Lavoro 15 settembre 2020
(emanato in attuazione dell'art. 53 del codice del terzo settore).
Naturalmente, poiché la verifica richiesta al notaio riguarda la
sussistenza dei requisiti degli ETS, la stessa è richiesta anche
qualora l'autorità amministrativa abbia, prima dell'avvio del RUNTS
o dell'avveramento della condizione, approvato la modifica
statuaria, restando da valutare l'iscrivibilità al nuovo
registro.
La data
dell'atto di deposito della documentazione contabile costituirà,
altresì, il momento dal quale decorre il termine (di trenta giorni)
per l'eventuale comunicazione agli amministratori
dell'insussistenza delle condizioni previste dalla legge per
l'approvazione delle modifiche statutarie e per l'iscrizione nel
RUNTS.
Naturalmente, se
la delibera di adeguamento dello statuto al codice del terzo
settore sia stata verbalizzata da un notaio diverso da quello che
riceve in deposito la documentazione contabile, al fine della
verifica della sussistenza delle altre condizioni previste dalla
legge, unitamente a detta documentazione il notaio dovrà ricevere
in deposito anche copia autentica dello statuto dell'ente.