68.Copertura delle perdite e rilevanza degli "utili di periodo" (artt. 2446, 2447, 2482-bis e 2482-ter c.c.)
L'abbattimento
del capitale sociale per perdite può avere luogo solo previo
utilizzo delle eventuali riserve, posto che, ove il capitale stesso
fosse ridotto nonostante l'esistenza di altre voci di netto
patrimoniale, si verserebbe nella diversa fattispecie della
riduzione di cui agli articoli 2445 o 2482 c.c., e non in quella di
riduzione per perdite.
Tale esigenza implica che l'utile di periodo (cioè il risultato di
segno positivo crea-tosi nel tempo compreso tra la chiusura
dell'ultimo esercizio e la data di riferimento della situazione
infrannuale) debba essere conteggiato ai fini della determinazione
della misu-ra della perdita da coprire, tutte le volte che la sua
mancata considerazione determine-rebbe riduzione del
capitale.
MOTIVAZIONE
La massima fa il
punto sulle modalità di esatta copertura delle perdite.
Prende spunto: (i) dalla opinione dottrinaria
da tempo dominante, e dalla giurisprudenza ordinaria che, ancora
tra gli anni '80 e '90, ebbe definitivamente a riconoscere che le
perdite devono incidere sulle riserve, e solo dopo avere consumato
queste, eventualmente sul capitale; e (ii) dalla più
recente giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo cui
l'utile di periodo è da conteggiare ai fini della esatta
determinazione della perdita.
L'orientamento della sopra citato sub (i) è oramai
consolidato; ha fondamento, come è noto, nella funzione stessa
della riserva quale presidio della integrità del capitale sociale.
Riguardo a ciò può essere utilmente notato:
a) che, eccezionalmente, alcune voci di riserva, per loro
disciplina ovvero per la funzione che assolvono, diversa da quella
di presidio del capitale sociale rispetto alle perdite, sono
sottratte alla destinazione a copertura perdite: tale è il caso,
con motivazioni diverse, della riserva azioni proprie e delle voci
di netto originate da contribuzioni pubbliche, per le quali penda
il termine di "rischio restituzione", cioè mancato decorso del
vincolo di destinazione imposto sui beni finanziati;
b) che (al di fuori dei casi predetti, eccezionali) il
mancato utilizzo della riserva in via anticipata rispetto
all'abbattimento del capitale sociale determinerebbe riduzione di
questo in misura eccedente la perdita, concretandosi, così,
riduzione non più atipica o illecita, bensì (secondo la riforma
che, come noto, ha eliminato il requisito dell'esuberanza) da
assoggettare agli artt. 2445 e 2482 c.c.
L'orientamento più recente della Corte di Cassazione sopra citato
sub (ii) ha più giovane storia; supera la precedente linea
interpretativa, secondo la quale solo il decorso dell'esercizio,
cioè dalla scansione temporale ordinaria nella vita della società,
consente di attribuire rilevanza alle voci di riserva da utili. La
Corte di Cassazione ha il merito di avere colto la fondamentale
differenza di prospettiva che all'utile di periodo deve essere
attribuita allorchè il suo accertamento non sia funzionale ad una
distribuzione (vietata salvo nei casi previsti dalla legge), bensì
alla diversa funzione di evitare indebite riduzioni del capitale
sociale: fermo restando che "indebite" è da interpretarsi, secondo
quanto prima detto, come da assoggettarsi alle cautele previste
dagli artt. 2445 e 2482 c.c.