MASSIMA
E' legittima la clausola statutaria che
limiti la circolazione delle azioni di s.p.a. o delle quote di
s.r.l. nel senso di subordinare l'efficacia
del loro trasferimento, nei confronti della società, alla
preventiva adesione della parte acquirente a un patto parasociale,
noto alla società stessa, dovendosi in tal caso intendere
che l'organo amministrativo è tenuto a
rendere disponibile il contenuto del patto parasociale nei
confronti dei soci e degli aspiranti acquirenti indicati da
ciascuno dei soci.
In ogni caso, il patto parasociale alla cui adesione è
subordinata l'efficacia del trasferimento
delle partecipazioni sociali nei confronti della società è comunque
soggetto ai limiti e ai termini derivanti dalla disciplina
applicabile caso per caso.