MASSIMA
La clausola dell'atto di fusione o di scissione, che
preveda la decorrenza dell'ef- ficacia della fusione o
della scissione da uno specifico orario anche diverso dalle ore
00:00 del giorno in cui avviene l'ultima delle
iscrizioni nel registro delle imprese (oppure, ove possibile, di un
giorno successivo) ai sensi dell'art. 2504-bis, comma
2, c.c., è legittima e produce gli effetti
dell'operazione a partire dal giorno e dall'ora in essa
dichiarati.