MASSIMA
La retrodatazione degli effetti contabili della fusione e
della scissione, consentita rispettivamente dall'art.
2504-bis e dall'art.
2506-quarter c.c., incontra il solo limite
dell'avvenuta approvazione, ovvero
della scadenza dei termini per l'approvazione, del
bilancio (anche di una sola delle società partecipanti alla fusione
o alla scissione) dell'esercizio nel quale
si vuol far ricadere la data di decorrenza degli effetti
contabili,
E' quindi possibile retrodatare gli effetti contabili
della fusione e della scissione ad una data che ricada
in un esercizio già chiuso, purchè non sia ancora stato approvato
il relativo bilancio o non siano scaduti i termini per la relativa
approvazione.