18. Attribuzione statutaria del controllo contabile
E' legittima, sia nella spa sia
nella srl, la clausola statutaria che consente all'assemblea
ordinaria la scelta se affidare il controllo contabile al collegio
sindacale ovvero ad un revisore contabile o ad una società di
revisione.
MOTIVAZIONE
Nelle spa la facoltà di inserire in
statuto la previsione che il controllo contabile sia esercitato dal
collegio sindacale costituisce una deroga al principio generale che
attribuisce il controllo contabile ad un revisore contabile o ad
una società di revisione e che determina il corrispondente obbligo
di nomina, da parte dei soci, di tali soggetti. I soci hanno quindi
la possibilità di optare per un sistema che costituisce un "minus"
rispetto al regime ordinario di controllo contabile, perché
concentra su un unico organo funzioni che la legge prevede siano
esercitate da soggetti distinti.
Tenuto conto di ciò sembra legittima
la clausola statutaria che, introducendo l'opzione per un regime o
l'altro, da un lato contempla, come richiede l'art. 2409 bis, la
previsione statutaria del regime semplificato ma dall'altro
consente di ritornare al modello (pur derogabile) legale. La
clausola non comporta comunque l'attribuzione all'assemblea
ordinaria del potere di determinare un radicale sovvertimento del
modello organizzativo base in quanto non incide sul principio della
separatezza strutturale tra funzione gestoria e funzione di
controllo.
In presenza di tale clausola, la
nomina del revisore contabile o della società di revisione da parte
dell'assemblea ordinaria, con riattribuzione a detti soggetti
dell'incarico di controllo contabile, come viceversa la delibera
che assegni il controllo contabile ai sindaci non può peraltro
determinare, implicitamente, una revoca dell'incarico al soggetto
che in quel momento stia legittimamente eseguendo la funzione.
Medesimo principio vale per le srl,
per le quali l'art. 2477 (come modificato dal D.Lgs. 37/2004)
prevede che il controllo contabile sia esercitato dal collegio
sindacale "se l'atto costitutivo non dispone diversamente". L'atto
costitutivo/statuto può attribuire all'assemblea ordinaria la
facoltà di optare per un sistema di revisione di livello superiore,
nominando il revisore contabile o la società di revisione ovvero di
optare per il livello minimo del controllo contabile in capo allo
stesso organo di controllo della gestione.