Massima n. 148 17 maggio 2016 Versamento dei conferimenti in denaro in sede di costituzione di s.r.l. (art. 2464, comma 4, c.c.)
Massima
Alla luce del nuovo testo dell'art. 2464, comma 4, c.c.
(introdotto all'art. 9, comma 15-bis, d.l. 76/2013, convertito
dalla l. 99/2013), si ritiene che il versamento dei conferimenti in
denaro da effettuare in sede di costituzione di una
s.r.l.:
(a) possa essere eseguito mediante qualsiasi mezzo di
pagamento che sia idoneo a far conseguire la provvista alla
società;
(b) possa aver luogo, contestualmente o precedentemente alla
sottoscrizione dell'atto costitutivo, mediante la consegna dei
mezzi di pagamento o la loro esecuzione a favore di uno degli
amministratori nominati dall'atto costitutivo o anche a favore di
persona a ciò delegata da uno di essi, ivi compreso il notaio
rogante.
(c) possa essere eseguito mediante il deposito presso una
banca, con vincolo a favore della costituenda società, in
conformità alla disciplina tuttora vigente per la costituzione di
s.p.a.
Motivazione
Il nuovo comma 4 dell'art. 2464 c.c., come riformulato dall'art.
9 d.l. 76/2013, convertito dalla l. 99/2013, non impone più che il
versamento iniziale dei conferimenti in denaro sia effettuato
mediante deposito vincolato presso una banca - come tuttora
previsto in sede di costituzione di s.p.a. - bensì dispone che
"Alla sottoscrizione dell'atto costitutivo deve essere versato
all'organo amministrativo nominato nell'atto costitutivo
almeno il venticinque per cento dei conferimenti in danaro e
l'intero soprapprezzo o, nel caso di costituzione con atto
unilaterale, il loro intero ammontare". Soggiunge quindi che "I
mezzi di pagamento sono indicati nell'atto".
Al deposito in banca, quindi, il legislatore sostituisce una
modalità di liberazione del capitale più "snella", analoga a quella
già adottata per le operazioni sul capitale manente
societate: il versamento all'organo amministrativo. Tuttavia,
probabilmente per continuare a garantire la "correttezza" del
comportamento degli amministratori in questa delicata fase e la
tracciabilità dei pagamenti, impone di indicare in atto "i mezzi di
pagamento". Ne consegue che, a fronte di una più snella procedura,
il legislatore riafferma la necessità di non abbandonare le cautele
necessarie per garantire l'effettiva formazione del capitale
sociale.
La nuova formulazione della norma pone alcuni interrogativi di
rilievo prevalentemente pratico e attuativo, che possono essere
raggruppati intorno a due principali questioni: (a) quali
siano i mezzi di pagamento idonei per effettuare il versamento dei
conferimenti in denaro; (b) chi possano essere i soggetti
destinatari della consegna o dell'esecuzione dei mezzi di pagamento
utilizzati dai soci fondatori.
Quanto al primo profilo, la massima afferma il principio della
equivalenza di tutti i mezzi di pagamento, a condizione che essi
garantiscano la presenza della provvista e la sua disponibilità a
favore dell'organo amministrativo. Volendo esemplificare:
- il versamento in contanti, nei limiti consentiti
dalla disciplina tempo per tempo vigente sulla limitazione all'uso
del contante, garantisce la liberazione immediata del conferimento;
in tal caso sarà sufficiente indicare in atto che il versamento
avviene "in contanti", senza necessità di alcun elemento
identificativo delle monete o delle banconote consegnate;
- il versamento con assegni circolari è parimenti
idoneo a garantire l'effettività del capitale (e costituisce
probabilmente la modalità più utilizzata, a ragione degli
stringenti limiti all'uso del contante); infatti un assegno
circolare - quale "titolo di credito all'ordine emesso da un
istituto di credito a ciò autorizzato dall'autorità competente, per
somme che siano presso di esso disponibili al momento
dell'emissione, e pagabile a vista presso tutti i recapiti comunque
indicati dall'emittente" (art. 82 r.d. 1736/1933) - può essere
emesso solo da una banca e ad esso deve sempre corrispondere
l'idonea provvista per il suo pagamento;
- il versamento mediante bonifico bancario è certamente
idoneo allo scopo, giacché anch'esso consente al beneficiario di
ottenere con certezza la disponibilità del denaro oggetto di
trasferimento, ma occorre chiarire quali siano presupposti affinché
esso presenti le caratteristiche di certezza della provvista e di
disponibilità a favore degli amministratori: (i) nulla
quaestio nelle ipotesi in cui al momento di sottoscrizione
dell'atto il bonifico sia già stato accreditato sul conto corrente
del beneficiario (per la cui individuazione si veda nel prosieguo
delle presenti motivazioni), essendosi già concluso il
trasferimento del denaro oggetto del conferimento; (ii)
qualora invece al momento di sottoscrizione dell'atto il bonifico
non sia già stato accreditato sul conto corrente del beneficiario,
parrebbe necessario che esso non sia più revocabile da parte del
disponente, potendo altrimenti venire meno la disponibilità del
denaro in mano agli amministratori, per mera volontà del socio
conferente. In ogni caso, devono essere indicati in atto gli
"estremi" del bonifico bancario;
- il deposito presso una banca, con vincolo a favore
della costituenda società, con modalità e regole corrispondenti
alla previgente disciplina delle s.r.l. (e tuttora vigenti per la
costituzione di società per azioni), rappresenta anch'esso un
idoneo mezzo di pagamento per liberare i conferimenti iniziali in
denaro; pur non essendo effettuato direttamente "all'organo
amministrativo", come letteralmente prescritto dalla norma, esso
attribuisce comunque la facoltà per l'organo amministrativo (e solo
ad esso) di disporre del denaro oggetto di deposito, una volta
costituita la società, al pari di quanto avviene mediante la
consegna agli amministratori di un assegno circolare intestato alla
società.
Potrebbe invece destare qualche dubbio la liberazione del
capitale sociale mediante assegni bancari, per quanto essi siano
menzionati tra i "mezzi di pagamento" nella normativa
antiriciclaggio. In questo caso, infatti, il titolo di credito
contiene un ordine di pagamento da parte del traente (che
sottoscrive l'assegno) rivolto a una banca (in qualità di
trattario), la quale tuttavia non assume alcun obbligo nei
confronti del soggetto all'ordine del quale l'assegno è tratto
(prenditore). La banca non può infatti accettare l'assegno bancario
e ogni menzione di certificazione, conferma, visto e ogni altra
equivalente, scritta sul titolo e firmata dalla banca trattaria,
"ha soltanto l'effetto di accertare l'esistenza dei fondi ed
impedirne il ritiro da parte del traente prima della scadenza del
termine di presentazione" (art. 4 r.d. 1736/1933). Allo stesso
tempo, tuttavia, "l'assegno bancario non può essere emesso se il
traente non abbia fondi disponibili presso il trattario dei quali
abbia diritto di disporre" (art. 3 r.d. 1736/1933), sì da potersi
dire che un assegno bancario regolarmente emesso sia in
ogni caso qualificabile come un "mezzo di pagamento" idoneo a
far conseguire al prenditore il pagamento della somma in esso
menzionata, pur in assenza di un'azione diretta esercitabile dal
prenditore verso la banca trattaria.
Quanto al secondo profilo, la massima muove dalla constatazione
che la legge non ritiene più necessario vincolare a favore della
società i conferimenti in denaro sino al momento della sua
iscrizione nel registro delle imprese, bensì individua i "nominati
amministratori" quali soggetti idonei a ricevere il pagamento e
detenere il denaro anche prima di tale momento (con possibile
confusione del denaro versato dai soci fondatori nel patrimonio
personale del o degli amministratori cui viene consegnato). Ne
consegue la possibilità che i diversi mezzi di pagamento
utilizzabili dai soci abbiano come beneficiari: (i) la
stessa società costituenda, laddove tecnicamente possibile, oppure
(ii) uno o più degli amministratori nominati nell'atto
costitutivo, oppure (iii) una o più persone da essi
incaricate (non v'è infatti ragione di ritenere che il compito di
custodia del denaro versato a liberazione dei conferimenti in
denaro debba necessariamente costituire una prestazione
"personalissima" e come tale da eseguire senza la collaborazione di
soggetti incaricati dagli stessi amministratori).
E' senz'altro da escludere la necessità che gli amministratori
siano presenti al perfezionamento dell'atto costitutivo, e
tantomeno che essi compaiano come parti dell'atto notarile di
costituzione della società. E' compito del notaio, nella sua
ordinaria attività quale pubblico ufficiale preposto a dare
pubblica fede agli accadimenti occorsi alla sua presenza, dar conto
nell'atto costitutivo della consegna dei mezzi di pagamento. Ove la
consegna sia avvenuta prima della sottoscrizione dell'atto
notarile, è compito del notaio riportare in atto la dichiarazione
con cui si dia atto dell'avvenuta consegna dei mezzi di pagamento,
i quali comunque dovranno essere descritti nell'atto costitutivo,
senza necessità di allegare, menzionare o esibire alcuna formale
ricevuta della consegna.
E' altresì da escludere che il riferimento normativo all'organo
amministrativo richieda una formale costituzione dell'organo o una
sua attività collegiale (qualora esso abbia natura collegiale). È
infatti sufficiente che i mezzi di pagamento siano ricevuti da
almeno un esponente dell'organo amministrativo: il generico
riferimento normativo all'"organo amministrativo" pare senz'altro
il frutto di una scelta semantica volta ad evidenziare il
"destinatario" del versamento e non anche finalizzata a connotare
di necessaria pluralità l'attività materiale della custodia del
denaro.
In caso di assenza di tutti i nominati componenti dell'organo
amministrativo, la consegna del denaro può avvenire prima
del perfezionamento dell'atto costitutivo (a favore di uno degli
amministratori o di persona da essi delegata) oppure
contestualmente all'atto costitutivo a una persona
delegata dagli amministratori. In entrambi i casi, se il
destinatario della consegna è persona designata dagli
amministratori, questi agisce come procuratore degli stessi,
in forza di poteri rivenienti dal rilascio di apposita procura (da
parte anche di uno solo dei nominandi amministratori), e
provvede dunque a ritirare gli assegni per conto
dell'amministratore delegante. Nulla vieta che il delegato sia uno
degli stessi soci, che d'altronde potrebbe anche ricevere la
consegna dei mezzi di pagamento in qualità di amministratore, ove
nominato in tale carica dai soci. Siffatta procura, del resto, in
ossequio al principio di libertà della forma, potrebbe essere
conferita anche oralmente; tuttavia, una ragionevole esigenza di
documentazione suggerisce di predisporre una apposito documento
scritto che consenta al delegato di dimostrare l'incarico
ricevuto.
Il delegato al ritiro degli assegni, infine, può anche essere lo
stesso notaio rogante: in tal caso al notaio vengono affidati, in
sede di atto costitutivo, i mezzi di pagamento funzionali alla
liberazione del capitale sociale. Non si ravvisano particolari
problemi o controindicazioni, fermo restando che il notaio dovrà
annotare nel registro Somme e Valori sia la ricezione delle
somme/titoli, sia il successivo rilascio all'organo amministrativo.
Tale annotazione non sembra invece necessaria qualora il notaio
riceva le somme prima della costituzione della società, con
l'incarico di ottenere l'emissione di un assegno circolare
intestato alla costituenda società, da consegnare a uno degli
amministratori, per conto dei soci, in vista del perfezionamento
dell'atto costitutivo o contestualmente ad esso. In tale caso -
premessi i dovuti controlli anti-riciclaggio - si deve ritenere che
non sia necessaria l'annotazione nel registro Somme e Valori, in
quanto l'attività di detenzione per conto dei clienti di somme o
titoli cessa nel momento stesso in cui viene prestata l'attività
notarile, concludendo così l'incarico fiduciario ricevuto prima
della stipulazione dell'atto.
Nota bibliografica
La riforma operata dal D.L. 28-6-2013 n. 76, conv. con modif. in
L. 9-8-2013 n. 99 ha modificato il quarto comma dell'art. 2464
c.c., prevedendo che nell'atto costitutivo delle s.r.l. devono
essere indicati i mezzi di pagamenti e il conferimento in
denaro deve essere fatto all'organo amministrativo
nominato.
Quanto ai "mezzi di pagamento" ammissibili, subito dopo la
riforma il Consiglio Nazionale del Notariato, con nota di N.
Atlante, Prime questioni operative in tema di nuove norme sui
conferimenti in danaro in sede di costituzione di s.r.l.
ordinarie, in Studi e materiali,
2013, p. 1047 e ss. ha provato a fornire una prima chiave
interpretativa ed ha ritenuto legittimo il versamento in
contanti (per importi inferiori alla soglia
antiriciclaggio tempo per tempo vigente) in assegni
circolari (intestati alla costituenda società o ad uno degli
amministratori) o mediante bonifico (a favore di uno degli
amministratori). È stato invece negata la possibilità di ricorrere
all'assegno bancario (che invece i primissimi commentatori
avevano tracciato solo in via dubitativa - A. Busani, Per le
Srl costituzione in salita, in
IlSole24Ore, Norme e tributi, 4
settembre 2013) affermando che "esso non darebbe certezza della
copertura delle somme dovute e, pertanto, non sarebbe idoneo a
garantire l'effettività dei conferimenti che devono essere eseguiti
al momento della sottoscrizione del capitale". Infine, seppur con
orientamento dubitativo, viene è ammessa la possibilità di
continuare ad avvalersi del preventivo deposito bancario,
come previsto dalla disciplina previgente e come tutto disposto per
la s.p.a.
Conforme alla posizione del Consiglio Nazionale anche una
massima della prassi notarile (Orientamenti societari del Comitato
Interregionale dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie, Massima
n. I.A.14 - Modalità del versamento dei conferimenti in denaro
nell'ipotesi in cui non intervengano gli amministratori nell'atto
in costituzione, in Orientamenti del
Comitato Triveneto dei Notai
in materia di atti
societari, - 1° pubbl. 9/14, ancora inedita ma il cui
testo risulta reperibile all'indirizzo internet
http://www.notaitriveneto.it/dettaglio-massime-triveneto-67-srl-conferimenti-e-acquisti-ex-art-2465-comma-cc.html#inizio),
la quale oltre a confermare la legittimità del versamento mediante
bonifico bancario a favore di uno o più dei nominati
amministratori o del deposito presso una banca, vincolato
a favore della società, afferma di ritenere legittimo anche il
versamento "a mani del notaio rogante, con iscrizione nel registro
somme e valori di cui all'art. 6 della L. n. 64/1934 e con il
mandato a consegnare le somme depositate agli amministratori che
abbiano accettato l'incarico". Favorevole al deposito al notaio
rogante anche G. Laurini, La società a responsabilità
limitata post-riforme. Nuovi modelli organizzativi e regole di
funzionamento, IPSOA, Assago, 2014, p. 26 e ivi, in
particolare, p. 44 ove si legge che: "qualora gli amministratori
neo-nominati siano terzi estranei non presenti alla stipula, deve
ritenersi che il deposito a mani del notaio rogante della somma,
con l'espresso mandato a consegnarla all'organo amministrativo a
seguito dell'accettazione della carica, soddisfi egualmente e
correttamente lo scopo perseguito dal legislatore nell'imporre il
deposito".
Quanto alle modalità di consegna "nelle mani" dell'organo
amministrativo, la dottrina ha immediatamente colto i potenziali
problemi applicativi della nuova disciplina: si pensi ad esempio
alla nomina quali amministratori di cittadini stranieri,
impossibilitati ad intervenire all'atto di costituzione della
società. Dal momento che è evidente che l'assenza degli
amministratori al momento di sottoscrizione dell'atto costitutivo
non può essere diventata una causa impeditiva della stipulazione
dell'atto medesimo, la dottrina cercato di individuare alcune
soluzioni alternative alla presenza fisica degli amministratori. Ad
esempio A. Busani, Per le Srl costituzione in
salita, cit. si è subito domandato se sia
possibile che i nominandi amministratori possano "accettare in
anticipo la carica e rilasciare una procura (ad esempio ad un
professionista italiano), affinché questi possa, in nome e per
conto del suo "mandante", ricevere il versamento dei centesimi (non
appare che l'attività demandata a questo procuratore sia così
"personale" da non poter essere a lui delegata)".
Favorevoli all'idea della procura rilasciata dai nominandi
amministratori anche F. Laurini - C. Clerici, I conferimenti in
denaro in sede di costituzione di Srl "ordinarie", in
Federnotizie, 2014, p. 55 e ss. i quali, inoltre, quali
ulteriori alternative, oltre a riconfermare l'ammissibilità del
deposito su conto corrente vincolato, affermano di ritenere
legittimo che "i candidati membri dell'organo amministrativo
potrebbero far pervenire al notaio rogante una dichiarazione
scritta (magari anticipata a mezzo PEC) nella quale da un lato
accettano in anticipo la carica conferita (?) e dall'altro
dichiarano di aver ricevuto da parte dei soci il versamento
dell'intero capitale sociale o del 25% dello stesso. Alla suddetta
lettera andrebbero poi allegati corredata da copia dei loro
documenti di identità e la prova dei mezzi di pagamento (e quindi
copia dell'assegno circolare a loro intestato o intestato alia
società o del bonifico a loro favore)".
Nessuno, infine, sembra dubitare della legittimità del
versamento fatto solo a favore di uno degli amministratori, anche
qualora siano presenti tutti i nominati amministratori e tutti
abbiano già accettato la carica (in questo senso F. Laurini - C.
Clerici, I conferimenti in denaro in sede di