121. L'applicazione del regime alternativo della valutazione dei conferimenti in natura, in caso di aumento di capitale delegato agli amministratori (art. 2443 c.c.)
La presente Massima n. 121 sostituisce la Massima n. 107 del 27
gennaio 2009, in seguito al d.lgs. 224/2010, entrato in vigore il
giorno 8 gennaio 2011.
L'organo amministrativo al quale è stata attribuita la
delega di cui all'art. 2443 c.c. per aumenti di capitale con
conferimenti in natura può avvalersi della disciplina alternativa
di cui all'art. 2440, commi da 2 a 6, c.c. pur in mancanza di
un'espressa previsione in tal senso.
Qualora l'organo amministrativo decida di
applicare tale disciplina, l'efficacia della sottoscrizione e del
conferimento deve essere subordinata alla mancata richiesta, da
parte di soci titolari di almeno il 5 per cento del capitale
sociale, di procedere alla valutazione secondo il regime ordinario
di cui all'art. 2343 c.c., entro il termine di 30 giorni
dall'iscrizione della delibera consiliare di aumento del capitale
sociale (salvo che consti il consenso di tutti i soci, espresso in
qualsiasi forma).
Ne consegue che la sottoscrizione e il conferimento
possono essere perfezionati prima del decorso di tale termine,
purché siano subordinati alla condizione sospensiva anzidetta.
Qualora invece siano perfezionati dopo tale termine, essi possono
avere efficacia immediata, fermo restando che, in entrambi i casi,
le azioni emesse a fronte del conferimento rimangono inalienabili
sino all'iscrizione nel registro delle imprese dell'attestazione ai
sensi dell'art. 2444 c.c., unitamente alla dichiarazione di cui
all'art. 2343-quater c.c.
MOTIVAZIONE
Anche dopo le modificazioni apportate dal d.lgs. 224/2010 (c.d.
"decreto correttivo" del d.lgs. 142/2008, emanato in attuazione
delle modificazioni introdotte nella Seconda Direttiva CE), il
regime alternativo della valutazione dei conferimenti in natura, di
cui agli artt. 2343-ter e 2343-quater c.c., viene
espressamente esteso anche ai conferimenti eseguiti in sede di
aumento di capitale delegato all'organo amministrativo, ai
sensi dell'art. 2443 c.c.
La disciplina è stata tuttavia interamente riscritta e inserita
nell'art. 2443 c.c., anziché nell'art. 2440-bis, c.c., che
è stato invece abrogato. Sono state così superate le numerose
difficoltà dovute all'incerta formulazione della precedente norma e
agli inesatti rinvii interni, a causa dei quali l'applicazione del
regime alternativo in caso di aumento delegato comportava un
procedimento assai complicato e non privo di rigidità e vincoli
forse evitabili.