113. Fusione transfrontaliera: relazione dell'organo gestorio (art. 8 d. lgs. 108/2008, art. 2501-quinquies c.c.)
Non è ammessa rinunzia alla relazione dell'organo gestorio
di cui all'art. 8 d. lgs. 108/1998. Con il consenso unanime dei
soci si può rinunziare alla integrale decorrenza del termine di
trenta giorni ivi previsto, purché detto termine sia rispettato con
riguardo all'informazione data ai rappresentanti dei lavoratori o,
in mancanza, ai lavoratori stessi, salvo che anche questi ultimi vi
rinunzino.
MOTIVAZIONE
Nell'art. 7 della Decima Direttiva e nella norma attuativa
contenuta nell'art. 8 d. lgs. 108/2008 la relazione dell'organo
amministrativo al progetto di fusione assolve ad un fondamentale
compito informativo nell'interesse generale, poiché deve illustrare
- oltre a quanto già previsto dall'art. 2501-quinquies
c.c. per le fusioni domestiche - le conseguenze della fusione
transfrontaliera per i soci, i creditori e i lavoratori. Per tale
ragione non sembra che si possa ammettere una rinuncia da parte
degli interessati a tale relazione: tant'è che il legislatore
comunitario e nazionale, mentre dichiara espressamente
l'ammissibilità di una rinunzia con il consenso unanime dei soci
alla relazione degli esperti (v. art. 8, § 4, Decima Direttiva, e
art. 9, § 4, d. lgs. 108/2008), tace su di una analoga possibilità
in ordine alla relazione dell'organo gestorio.
Altra questione consiste nel chiedersi se si possa derogare
all'integrale decorrenza dei termini previsti dalla legge: quello
di trenta giorni tra il deposito della relazione presso la sede
sociale e la delibera di approvazione (art. 2501-septies
c.c.) e quello, sempre di trenta giorni, tra l'invio della
relazione ai rappresentanti dei lavoratori, o la messa a
disposizione dei lavoratori in assenza di loro rappresentanti, e la
delibera di approvazione (art. 8, § 2, d. lgs. 108/2008).
Nessun dubbio sorge sulla rinunziabilità del termine di cui
all'art. 2501-septies c.c., dichiarato derogabile per
consenso unanime dei soci dalla medesima disposizione richiamata: e
ciò in base al principio dell'applicazione alla fusione
transfrontaliera delle norme dettate per la fusione interna, ove
non altrimenti disposto.
Diversamente vale per il termine dettato nell'interesse dei
lavoratori, i cui rappresentanti potrebbero far pervenire in tempo
utile un parere da allegare alla stessa relazione: ciò comporta che
tale termine non può intendersi efficacemente derogato in forza del
solo consenso unanime prestato dai soci ai sensi dell'art.
2501-septies c.c.; la deroga può ammettersi unicamente con
il consenso (anche) dei rappresentanti dei lavoratori ovvero, in
assenza, dei lavoratori stessi.
Quanto sopra deve trovare applicazione anche in caso di fusione
semplificata. Al riguardo l'art. 18, comma 1, d. lgs. 108/2008,
nell'inciso iniziale, fa "salvo quanto previsto dall'art. 2505,
primo comma, del codice civile": norma che, tra l'altro, esenta dal
redigere la relazione degli amministratori, in quanto detta
relazione, nella regolamentazione italiana della fusione interna,
risulta strettamente collegata con l'illustrazione delle ragioni di
un rapporto di cambio qui assente. Tuttavia va considerato che le
più complesse funzioni attribuite a tale documento nella fusione
transfrontaliera, e segnatamente il suo doversi diffondere sugli
aspetti di più diretto interesse per i lavoratori, portano ad una
conclusione diversa e in linea con quanto si ricava dalla
Direttiva: il cui art. 15 espressamente dispensa, nella fusione
semplificata, dal dare le indicazioni connesse con il "cambio di
partecipazione sociale" nel progetto di fusione e dal redigere la
relazione degli esperti, ma non anche dall'approntare la relazione
dell'organo gestorio. Ciò è tanto vero che i rappresentanti dei
lavoratori devono avere in ogni caso - non solo quando la fusione
non sia semplificata - la possibilità di far allegare alla
relazione un loro parere sugli aspetti attinenti all'occupazione in
stretta connessione con quanto al riguardo hanno espresso nella
loro relazione i componenti dell'organo gestorio (art. 8, comma 3,
d. lgs. 108/2008 in attuazione dell'art. 7 della Decima
Direttiva).