100. Amministratore persona giuridica di società di capitali(artt. 2380-bis e 2475 c.c.)
E' legittima la clausola
statutaria di s.p.a. o s.r.l. che preveda la possibilità di
nominare alla carica di amministratore una o più persone giuridiche
o enti diverse dalle persone fisiche ("amministratore persona
giuridica"), salvi i limiti o i requisiti derivanti da specifiche
disposizioni di legge per determinate tipologie di società. Ogni
amministratore persona giuridica deve designare, per l'esercizio
della funzione di amministratore, un rappresentante persona fisica
appartenente alla propria organizzazione, il quale assume gli
stessi obblighi e le stesse responsabilità civili e penali previsti
a carico degli amministratori persone fisiche, ferma restando la
responsabilità solidale della persona giuridica amministratore. Le
formalità pubblicitarie relative alla nomina dell'amministratore
sono eseguite nei confronti sia dell'amministratore persona
giuridica che della persona fisica da essa designata.
MOTIVAZIONE
La massima, nell'affrontare il tema dell'amministratore persona
giuridica di società di capitali, suggerisce una soluzione sia
sotto il profilo dell'ammissibilità, sia sotto quello della
disciplina applicabile.
Dal primo punto di vista, risultano convincenti i diversi argomenti
e spunti interpretativi che inducono ad affermare, in linea di
principio, l'ammissibilità dell'amministratore persona giuridica in
tutti i tipi di società di capitali, fatta salva la
presenza di specifiche disposizioni normative o regolamentari che,
nei confronti di talune tipologie di società, renda tale
circostanza del tutto o in parte contraria al sistema normativo (si
pensi, ad esempio, alle società con azioni quotate in mercati
regolamentati, o alle società operanti in settori soggetti a
regolamentazione e vigilanza, con particolari
prescrizioni nei confronti degli esponenti degli organi di
amministrazione e con-trollo). Senza poter in questa sede esaurire
e trattare in modo sufficientemente appro-fondito il tema in
questione, ci si limita ad esporre in sintesi i principali motivi a
sostegno della soluzione sopra sostenuta.
Dal punto di vista sistematico, si noti anzitutto che la
configurabilità di un amministratore persona giuridica di un altro
ente collettivo è espressamente o implicitamente sancita, nel
nostro ordinamento, nei confronti di diverse tipologie di enti
col-lettivi, anche di natura societaria: (i) così è per il gruppo
europeo di interesse economico, per il quale la disciplina italiana
di attuazione del regolamento comunitario (art. 5 del d.lgs.
240/1991) espressamente contempla tale ipotesi; (ii) analogamente
dicasi per le società di persone, nei confronti delle quali è ormai
dato quasi per scontato che l'amministrazione possa spettare anche
a persone non fisiche, in virtù del combinato disposto degli artt.
2361, comma 2°, c.c., e 111-duodecies disp. att. c.c.; (iii) ancor
più rilevante, per quanto riguarda le società azionarie e le
società di capitali, è infine la norma contenuta nella disciplina
della Società Europea (art. 47.1 reg. UE 2157/2001) -che
rappresenta, è bene ricordarlo, un tipo sociale appartenente a
tutti gli effetti al nostro ordinamento societario, annoverabile
nel quadro delle società azionarie, assoggettato ad una disciplina
già vigente, in quanto tale, anche nel nostro Paese -la quale,
salva una contraria ed espressa norma interna (non esistente in
Italia), afferma la possibilità di nominare quali amministratori
anche le entità giuridiche diverse dalle persone fisiche. In questo
quadro, pur nel silenzio delle norme del codice civile (invero
invariate sul punto specifico), sembra sempre meno giustificabile
la negazione delle soluzione positiva solo per le società di
capitali, o per alcuna di esse.
Sempre sul piano sistematico, prendendo spunto dalla responsabilità
amministrativa delle persone giuridiche (d. lgs. 231/2000), si è
inoltre da taluni affermato che sarebbe contraddittorio che un
ordinamento, il quale ha ormai «(sostanzialmente) su-perato la
rigorosa preclusione sintetizzata nel brocardo societas delinquere
non potest, resti ancora chiuso al riconoscimento della piena e
"naturale" compatibilità tra persona giuridica e assunzione della
carica di amministratore in una società di capitali». Non mancano
poi spunti di rilievo, per quanto indiretti, anche nella
disciplina
dettata per talune delle società di capitali. In tema di s.r.l.,
anzitutto, si può osservare che il modello legale prevede che gli
amministratori, salva diversa disposizione dell'atto costitutivo,
debbano essere soci, potendosi così replicare uno dei ragionamenti
che conduce la dottrina quasi unanime ad ammettere l'amministratore
persona giuridica nelle società di persone. Sempre per le s.r.l.,
inoltre, la legge espressamente consente la deroga al principio
della competenza dell'assemblea dei soci alla nomina degli
amministratori, i quali possono essere nominati da uno solo dei
soci, oppure possono anche non essere soggetti a nomina, bensì
designati dallo stesso atto costitutivo nella persona di uno dei
soci (art. 2475 c.c.); ciò denota un ampio spazio di manovra
all'autonomia statutaria in ordine alla struttura organizzativa
dell'ente, che può liberamente abbandonare la struttura corporativa
per adottare le più variegate combinazioni in ordine alla struttura
ed al funzionamento della funzione gestoria.
Anche nella disciplina del tipo della s.a.p.a., del resto, vi sono
spunti nel senso qui sostenuto. E' infatti noto che, soprattutto
sulla base della disposizione contenuta nell'art. 2455, comma 2,
c.c., in virtù della quale "i soci accomandatari sono di diritto
amministratori e sono soggetti agli obblighi degli amministratori
della società per azioni", autorevole dottrina argomenta ed afferma
la piena compatibilità della figura dell'amministratore persona
giuridica con il tipo dell'accomandita per azioni. Di qui, in
considerazione della sua equiparazione agli amministratori di
s.p.a., consegue pertanto un ulteriore motivo per sostenere la tesi
più "liberale" anche nella figura principale della s.p.a.
Infine, anche l'esame comparatistico conforta e conferma quanto
affermato nella presente massima. E' infatti possibile riscontrare
un orientamento complessivamente favorevole all'ammissibilità della
figura dell'amministratore persona giuridica, anche in ordinamenti
soggetti alle medesime norme contenute nelle direttive comunitarie
concernenti la rappresentanza delle società azionarie e la
rilevanza a questo fine della pubblicità legale, tramite i registri
delle imprese (o istituti equiparabili) del diversi paesi
dell'Unione Europea.
Due precisazioni paiono comunque opportune con riguardo alla
clausola statutaria che prevede la nomina di un amministratore
persona giuridica. Anzitutto è a dirsi che quanto sin qui affermato
circa la legittimità di tale clausola non è volto a negare di per
sé l'ammissibilità della nomina di un amministratore persona
giuridica in mancanza di siffatta clausola; la questione si pone
ovviamente su un piano diverso, che non viene affrontato
direttamente nella presente massima, volta principalmente ad
individuare un orientamento da applicare in sede di controllo di
legittimità dell'atto costitutivo o dello statuto. In secondo
luogo, è appena il caso di rilevare che il discorso sin qui svolto,
pur essendo riferito genericamente alle società di capitali, assume
una valenza diversa con riferimento alla clausola statutaria di
s.a.p.a., nella quale lo stesso atto costitutivo "deve indicare i
soci accomandatari" i quali "sono di diritto amministratori" (così
il già ricordato art. 2455 c.c.). Una volta affermata la
legittimità della clausola statutaria che contempli la nomina
dell'amministratore persona giuridica, si deve individuare la
disciplina applicabile. A tal proposito, sembra inevitabile, stante
la mancanza di disposizioni normative direttamente riferibili alla
fattispecie in esame, ricorrere all'applicazione analogica delle
due norme già in vigore nel nostro ordinamento, che disciplinano,
con principi tra loro identici, l'amministratore persona giuridica
in enti collettivi aventi ad oggetto l'esercizio di attività
economiche, ossia:
-l'art. 47.1 del reg. UE 2157/2001, in tema di Società Europea, ove
si afferma che "la società o altra entità giuridica [nominata
membro di un organo della SE] deve designare un rappresentante,
persona fisica, ai fini dell'esercizio dei poteri dell'organo in
questione";
-l'art. 5 del d.lgs. 240/1991, in tema di Gruppo Europeo di
Interesse Econo-mico, ove si afferma che:
"1. Può essere nominato amministratore anche una persona giuridica
la quale esercita le relative funzioni attraverso un rappresentante
da essa designato.
2. Nel caso di cui al comma 1, devono essere depositati presso il
registro delle imprese la denominazione e la sede della persona
giuridica amministratore nonché il cognome, il nome, il luogo e la
data di nascita, il domicilio e la cittadinanza del rappresentante
designato.
3. Il rappresentante assume gli stessi obblighi e le stesse
responsabilità civili e penali previsti a carico degli
amministratori persone fisiche, ferma restando la responsabilità
solidale della persona giuridica amministratore."
Sembra infatti innegabile l'eadem ratio di tali norme, rispetto
alla questione in esame, posto che, sia nelle ipotesi da esse
regolate, sia nel caso di amministratore persona giuridica di
società di capitali, la finalità consiste nel consentire lo
svolgimento della funzione gestoria dell'ente collettivo,
garantendo la soddisfazione delle medesime esigenze, anche di
tutela dei terzi e dei partecipanti all'ente, tenute in
considerazione dalla disciplina legislativa prevista per gli
amministratori persone fisiche. Dalle norme ora citate, pertanto,
emergono chiaramente i seguenti principi, applicabili in via
analogica anche agli amministratori persone giuridiche di società
di capitali (e di società di persone):
(a) la necessità della designazione di un "rappresentante persona
fisica", che esercita le funzioni di amministrazione; a tal
riguardo va precisato che non necessariamente il rappresentante
persona fisica deve coincidere con il rappresentante legale della
persona giuridica amministratore, posto che altrimenti si
tratterebbe di un istituto sostanzialmente privo di senso; nello
stesso tempo, sembra ragionevole affermare che la designazione
debba riferirsi ad una persona appartenente all'organizzazione in
senso lato dell'ente persona giuridica, rientrando cioè nel
concetto degli "ausiliari dell'imprenditore", attraverso i quali
può essere svolta l'attività (in linea di massima, ma non
necessariamente) d'impresa della persona giuridica amministratore;
va altresì sottolineato che entrambe le norme citate impongono
chiaramente che la designazione abbia ad oggetto una sola persona
fisica, rendendosi quindi assai dubbia la compatibilità di una
pluralità di "designati" (e la legittimità di una clausola che ciò
preveda); si deve comunque ritenere che la designazione, quale atto
gestorio della persona giuridica amministratore, sia liberamente
modificabile da quest'ultima in qualsiasi momento,
senza che ciò debba "passare" da una decisione o deliberazione
della società amministrata; del resto, la designazione altro non
sarebbe che una semplice "investitura", da parte della persona
giuridica amministratore, della funzione e dei poteri di
amministrazione e di rappresentanza, in quanto conferiti dalla
società amministrata alla persona giuridica amministratore;
(b) l'assoggettamento del rappresentante persona fisica ai medesimi
obblighi e responsabilità previsti dalla legge nei confronti
dell'amministratore persona fisica, in solido con la persona
giuridica amministratore; in questo modo, si evita che l'istituto
dell'amministratore persona giuridica finisca col divenire una
scorciatoia verso forme di esenzione o limitazione dei compiti e
delle responsabilità degli amministratori;
(c) l'applicazione delle formalità pubblicitarie anche nei
confronti del rappresen-tantepersona fisica e conseguentemente
l'applicazione anche a tale designazione delle regola di pubblicità
legale dettate in tema di rappresentanza delle società di capitali
(in particolare in relazione all'opponibilità e ai limiti di
rilevanza dei vizi della nomina); al riguardo si può osservare che
la designazione del rappresentante persona fisica da parte della
persona giuridica amministratore costituisce un atto (gestorio) di
quest'ultima, che si affianca, completandola, alla nomina
dell'amministratore persona giuridica da parte della società
amministrata; di conseguenza, ai fini dell'iscrizione della nomina
e della designazione, possono ipotizzarsi le seguenti ipotesi: (i)
l'accettazione dell'amministratore persona giuridica e la sua
designazione di un rappresentante persona fisica precedono la
nomina da parte della società amministrata, la cui deliberazione di
nomina recepisce e prende atto sia dell'accettazione che della
designazione; (ii) venga prima assunta la deliberazione di nomina
dell'amministratore persona giuridica da parte della società
amministrata, e poi intervenga l'accettazione dell'amministratore
persona giuridica e la sua designazione di un rappresentante
persona fisica. Se l'amministratore persona giuridica è una società
o un ente di diritto italiano, è plausibile pensare che entrambe le
deliberazioni -quella dell'assemblea della società amministrata
(nomina) e quella dell'organo amministrativo dell'amministratore
persona giu-ridica (designazione della persona fisica) -siano
depositate per l'iscrizione nel registro delle imprese (anche con
un'unica domanda) nelle consuete forme (ossia per estratto
autentico). Se invece l'amministratore persona giuridica è una
società straniera, si deve ritenere che l'atto di designazione
della persona fisica, anch'esso da depositarsi in forma di estratto
autentico o di scrittura privata autenticata, debba rispettare le
norme previste per l'efficacia in Italia degli atti esteri
(legalizzazione o apostille, salvi i casi di diretta efficacia
dell'atto notarile estero, nonché deposito in atti di notaio ai
sensi dell'art. 106 l.not.).