7. Sottoscrizione e versamento dell'aumento di capitale prima dell'iscrizione al Registro Imprese della relativa delibera
La sottoscrizione dell'aumento
di capitale a pagamento (in denaro od in natura) può intervenire
prima che la relativa delibera acquisti efficacia - ai sensi
dell'articolo 2436 del Codice Civile - con l'iscrizione al Registro
Imprese. L'esecuzione può quindi avvenire anche in corso di
assemblea, facendosene menzione nel relativo verbale, cui pertanto
può essere allegato il testo di statuto aggiornato con
l'indicazione del nuovo capitale sociale.
MOTIVAZIONE
L'inefficacia, al momento
dell'assemblea e fino alla iscrizione nel Registro Imprese, della
deliberazione di aumento a pagamento del capitale sociale, non é di
impedimento alla sottoscrizione dell'aumento medesimo (ed
all'esecuzione dei necessari apporti in denaro od in natura).
Si realizza infatti, in tal caso,
senza lesione di alcun principio dell'ordinamento, una semplice
inversione (dell'efficacia) degli elementi di cui normalmente si
compone la fattispecie complessa dell'aumento di capitale sociale a
pagamento, con anticipazione dell'adesione dei soci rispetto al
momento di efficacia della proposta societaria di aumento. La
sottoscrizione nel corso dell'assemblea stessa è del resto
considerata addirittura obbligatoria tutte le volte che si tratti
di ricostituire un capitale ridotto sotto al minimo legale per
effetto di perdite, a ragione del principio secondo cui la causa di
scioglimento prevista dall'articolo 2484 n. 4 del codice civile è
esclusa solo dalla effettiva esecuzione della ricapitalizzazione, e
non anche dalla semplice deliberazione.
In caso di sottoscrizione in corso
di riunione, l'assemblea potrà pertanto approvare (e il verbale
assembleare recherà normalmente in allegato) il testo di statuto
aggiornato con la nuova indicazione del capitale sociale, che
assumerà vigore - al pari della delibera di aumento - al momento
dell'iscrizione al Registro Imprese.
La particolare condizione di
inefficacia della delibera, cui naturalmente si accompagna
l'inefficacia dell'aumento, nel suo complesso, fino all'iscrizione
della delibera al Registro Imprese, rende opportuno che tra società
(conferitaria) e soci (sottoscrittori e conferenti) venga all'atto
della sottoscrizione disciplinato il regime cui le parti intendono
assoggettare l'apporto contestualmente effettuato e destinato a
liberare l'aumento stesso; se la dichiarazione di sottoscrizione
deve infatti ritenersi subordinata alla stessa condicio juris che è
prevista per la delibera (l'iscrizione di quest'ultima al Registro
Imprese), l'apporto che il sottoscrittore effettua con la
finalità di liberare l'aumento sottoscritto potrà essere convenuto
anche con efficacia immediata, (come potrebbe avvenire,
indipendentemente dall'esistenza di una delibera di aumento,
per una qualsiasi attribuzione "in conto capitale"), con la
conseguenza di concorrere, senza dilazioni, alla formazione del
netto patrimoniale della società conferitaria, restando
condizionata all'iscrizione presso il Registro Imprese solamente
l'allocazione a capitale sociale.