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Fondo Rettifiche

REGOLAMENTO DI ACCESSO AL FONDO RETTIFICHE

Premessa

Il Fondo rettifiche del Consiglio notarile di Milano è stato istituito con delibera in data 7 giugno 2016, volontariamente ed in assenza di alcun obbligo di legge, allo scopo di coadiuvare i cittadini nelle spese necessarie per emendare errori commessi dai notai del distretto negli atti pubblici o privati autenticati aventi ad oggetto trasferimenti immobiliari, favorendo e dimostrando la coesione e la solidarietà della Categoria, senza che ciò costituisca indice di responsabilità professionale.

Con delibera in data 8 ottobre 2024 il medesimo Consiglio notarile ha adottato il presente regolamento, allo scopo di meglio disciplinare il funzionamento del Fondo.

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Art.1) – Il Consiglio notarile di Milano, ente pubblico che trae le proprie risorse, in massima parte, dalle contribuzioni dovute per legge dai Notai del distretto di competenza, ha istituito volontariamente il Fondo rettifiche (nel seguito, il “Fondo”).

Laddove ne ricorrano le circostanze a norma del presente Regolamento, su delibera del Consiglio notarile di Milano, il Fondo provvederà ad effettuare il rimborso:

– delle anticipazioni dovute per legge;

– delle spese ed onorari, nell’importo massimo di euro 300,00 compresa IVA.

Art.2) – L’intervento del Fondo presuppone:

– la necessità di rettificare un errore contenuto in un atto di un notaio cessato, iscritto a ruolo nel Distretto di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese al momento del ricevimento o dell’autenticazione dell’atto da rettificare[1];

– che l’errore in cui è incorso il notaio riguardi un dato contenuto nell’atto da rettificare e sia tale da impedire, se non rettificato, la circolazione del bene (si considerano tali, ad esempio, gli errori od omissioni nei dati anagrafici delle parti o dei dati di identificazione catastale dei beni, quando inducano incertezza sulla persona o sul bene o sul rapporto giuridico oggetto dell’atto, impedendo la stipula di ulteriori atti di disposizione sui beni medesimi, ovvero quando influiscano direttamente sulla conformità oggettiva di cui all’art. 29, comma 1-bis, della legge 27 febbraio 1985, n.52);

– che l’errore da rettificare riguardi l’ultimo atto di provenienza, anche se ultraventennale (purché si tratti dell’ultimo titolo di provenienza e la rettifica sia strettamente necessaria alla circolazione del bene);

– che l’atto di rettifica sia ricevuto o autenticato da un notaio in esercizio, iscritto a ruolo nel Distretto di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese.

L’accesso al Fondo non è ammesso in caso di errore relativo al contenuto delle menzioni in materia urbanistica e catastale.

Art.3) – La domanda di accesso al Fondo rettifiche deve essere presentata al Consiglio notarile di Milano:

– prima della stipula dell’atto di rettifica;

– dall’attuale proprietario del bene o, in suo nome, dal notaio incaricato della stipula dell’atto di rettifica.

Alla domanda devono essere allegati:

– copia dell’atto da rettificare (titolo di provenienza dell’istante), della relativa nota di trascrizione, visura storica catastale e planimetria del bene interessato;

– bozza dell’atto di rettifica predisposta dal notaio incaricato, dalla quale risulti compiutamente e chiaramente l’errore da rettificare, unitamente alla motivazione circa la necessità della rettifica per la circolazione del bene laddove essa non risulti espressamente dalla bozza;

– preventivo del Notaio incaricato della rettifica;

– nel caso di errori dei dati catastali nascenti dal loro errato “collegamento” con denunce di nuova costruzione o di variazione presentate prima della meccanizzazione del catasto, alla domanda deve essere altresì allegato il relativo mod.55.

Art.4) – Trattandosi di Fondo istituito volontariamente dal Consiglio notarile di Milano, la delibera di diniego non sarà sindacabile, così come insindacabile è la valutazione del Consiglio notarile sulla rilevanza o meno dell’errore.

In caso di accoglimento della richiesta di accesso al fondo, l’utente dovrà provvedere a trasmettere al medesimo Consiglio la fattura quietanzata relativa all’atto di rettifica/conferma, emessa dal notaio rogante/autenticante e il proprio IBAN, a favore del quale il Consiglio provvederà ad effettuare il versamento delle somme rimborsabili, nei limiti fissati dall’art.1 del presente Regolamento.

Art.5) – L’intervento del Fondo è escluso, indipendentemente dall’effettiva necessità della rettifica e senza che ciò costituisca indicazione di responsabilità professionale alcuna, nel caso in cui:

a – il Notaio cessato, quando è incorso nell’errore o al momento della cessazione, facesse parte di associazione notarile tuttora esistente nel distretto, ovvero fosse associato con altro Notaio tuttora in esercizio nel distretto di Milano;

b – nello studio del Notaio cessato svolga la propria attività altro Notaio in esercizio, che ivi abbia la propria sede o ufficio secondario;

c – gli errori in cui sia incorso il notaio che ha ricevuto o autenticato l’atto non impediscono la circolazione del bene;

d – gli errori evidenziati siano contenuti non nell’atto notarile, ma nelle sole relative note di trascrizione o volture catastali, ovvero in dichiarazioni di successione.

Art.6) – Resta ferma l’eventuale responsabilità del Notaio che abbia ricevuto o autenticato l’atto oggetto di rettifica.

[1] Si rammenta che qualora la richiesta di rettifica riguardi atti di un notaio in esercizio è precluso l’accesso al Fondo, rimanendo a carico del notaio rogante, ai sensi dell’art. 42 del Codice Deontologico l’onere di “adoperarsi per la rettifica di errori, inesattezze od omissioni nei propri atti; qualora quanto sopra sia riconducibile a responsabilità del notaio la prestazione deve essere gratuita con assunzione delle spese da parte del notaio stesso; qualora errori od omissione non siano riconducibili al notaio, egli sarà comunque tenuto ad una fattiva collaborazione per la stipulazione di atti rettificativi. In tale ultima circostanza il notaio potrà praticare condizioni particolarmente favorevoli nella determinazione dei propri compensi”.

DOMANDA DI ACCESSO AL FONDO RETTIFICHE