8. Procedura di deposito ed iscrizione di delibere di societa' di capitali adottate sotto condizione sospensiva
Il deposito, per la successiva iscrizione delle delibere in esso
contenute, di verbali di assemblea di società di capitali portanti
delibere non immediatamente efficaci in quanto sospensivamente
condizionate, per volontà dell'assemblea, al verificarsi di un
determinato evento, deve avvenire in ogni caso entro 30 giorni
dall'assemblea e deve riportare nel "Modello note" da allegare al
modello S2 le modificazioni deliberate, con specificazione, nello
stesso "Modello note", che trattasi di modificazioni soggette a
condizione sospensiva.
Lo statuto aggiornato riportante le modificazioni deliberate
sotto condizione sospensiva deve normalmente essere depositato una
volta divenute efficaci le modifiche stesse; può peraltro essere
subito allegato al verbale riportante le deliberazioni
condizionate, tenuto conto che la pubblicità che viene data a detti
atti precisa la loro inefficacia fino al verificarsi della
condizione sospensiva apposta.
Dopo il verificarsi della condizione sospensiva è necessario,
per concludere il procedimento di iscrizione, depositare un
ulteriore modello S2, sottoscritto da un amministratore o dal
Notaio (quest'ultimo, peraltro, non obbligato ma solo facoltizzato
al secondo deposito), riportante le modificazioni negli specifici
quadri del modello, indicando nel "Modello note" il riferimento al
deposito originario e la dichiarazione che l'evento dedotto in
condizione si è verificato.
Il secondo deposito non è soggetto a termine (e quindi a sanzione
in caso di deposito oltre i 30 giorni dal verificarsi dell'evento)
e viene effettuato con la corresponsione del diritto ridotto
previsto per le comunicazioni.
Nel caso in cui l'evento condizionante consista nella
conclusione, o meglio nell'intervenuta efficacia, di un atto
(normalmente di fusione o scissione) soggetto ad autonomo deposito
nel registro delle imprese, è possibile effettuare il secondo
deposito, cioè quello con cui si attiva la conclusione del
procedimento di iscrizione e l'inserimento definitivo delle
modifiche statutarie condizionate, con lo stesso modello/istanza
col quale avviene il deposito dell'atto dedotto in
condizione.
ATTI MODIFICATIVI DELLO STATUTO SOTTOPOSTI A CONDIZIONE
SOSPENSIVA
A) Primo adempimento: deposito/iscrizione dell'atto
TERMINE: 30 GIORNI DATA ATTO
OBBLIGATO AL DEPOSITO: Notaio
. Modello S2 (codice
atto A05).
. Modello Note
con l'indicazione delle deliberazioni sospensivamente
condizionate
. Distinta Fedra
firmata digitalmente dal Notaio
Allegati: Copia autentica dell'atto scansionata o in formato .PDF
firmata digitalmente dal Notaio con eventuale statuto nella
versione aggiornata seppur non efficace.
Costi: Bollo euro 65,00 ; Diritti di segreteria euro 90,00
B) Secondo adempimento: iscrizione delle modificazioni
successivamente al verificarsi della condizione sospensiva
TERMINE: NESSUNO
OBBLIGATO AL DEPOSITO: Notaio/Amministratore
. Modello S2 (codice atto A05) compilato ai riquadri corrispondenti
alle modificazioni.
. Eventuali altri Modelli collegati al tipo di modificazione
. Distinta Fedra firmata digitalmente dall'obbligato
Allegati: Copia dello statuto aggiornato scansionata o in formato
.PDF firmata digitalmente dal Notaio, se non depositata in sede di
primo adempimento.
Dichiarazione di avveramento della condizione resa
dall'amministratore ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre
2000 n. 445, ove la stessa non sia già resa nel "Modello note" dal
soggetto che sottoscrive la distinta Fedra.
Costi: Bollo euro 65,00; Diritti di segreteria euro 30,00 (euro
60,00 se viene depositato lo statuto aggiornato)
Massima approvata dall'Osservatorio sulla riforma del diritto
societario in data 11 ottobre 2006