3. Trasferimento dell'indirizzo di sede secondaria nell'ambito dello stesso comune
La comunicazione del cambio di indirizzo della sede secondaria
può essere depositata dagli amministratori nelle forme semplificate
dell'art. 111 ter (in applicazione estensiva del principio ivi
dettato) e senza necessità di allegazione di alcun atto o delibera
relativa, per le stesse motivazioni relative al trasferimento
dell'indirizzo della sede legale.
Massima approvata dall'Osservatorio sulla riforma del diritto
societario in data 8 luglio 2004