80.Legittimazione all'intervento in assemblea di s.p.a in assenza dell'obbligo di preventivo deposito delle azioni (art. 2370 c.c.)
Per intervenire
nell'assemblea di s.p.a., pur in assenza di una previsione
statuta-ria che preveda il preventivo deposito delle azioni presso
la sede sociale o le banche in-dicate nell'avviso di convocazione,
è necessaria l'esibizione dei certificati azionari rego-larmente
intestati o muniti di una serie continua di girate.
L'obbligo della società di provvedere "all'iscrizione nel libro dei
soci di coloro che hanno partecipato all'assemblea o che hanno
effettuato il deposito, ovvero che risultino dalla comunicazione
dell'intermediario", previsto dall'art. 2370, comma 3, c.c., si
esauri-sce nell'aggiornamento del libro soci mediante l'iscrizione
dei (soli) soci non ancora iscrit-ti, e non impone l'annotazione di
tutti i soggetti intervenuti all'assemblea o che abbiano effettuato
il deposito o che risultino dalle comunicazioni degli
intermediari.
MOTIVAZIONE
In materia di legittimazione all'intervento nelle assemblee
delle s.p.a., la riforma è intervenuta in modo incisivo, non
prevedendo più il requisito dell'iscrizione a libro soci
cinque giorni prima della data fissata per la riunione e del
connesso deposito dei titoli azionari presso la sede sociale ovvero
le banche incaricate nello stesso termine. Così facendo, il
legislatore della riforma ha preso atto dell'esigenza, spesso
avvertita nella prassi, di operare sulle azioni anche in
prossimità dell'assemblea, consentendo peraltro di reintrodurre
volontariamente in statuto l'obbligo di deposito e così
riconoscendo come meritevole di tutela l'interesse della società a
conoscere preventivamente, per fini organizzativi, gli
aventi diritto ad intervenire alla riunione.
Il testo attuale dell'art. 2370 c.c. si limita a stabilire
che possono intervenire all'assemblea coloro "cui spetta il
diritto di voto". Questa disposizione, in realtà, non
disciplina le formalità necessarie all'intervento ma stabilisce, in
senso sostanziale, che il diritto di partecipare alla
riunione spetta solo a quei soggetti, soci o meno, che
possono votare in assemblea (e quindi, ad esempio, potrà
intervenire in assemblea il creditore pignoratizio che abbia
mantenuto il suddetto diritto e non il titolare delle azioni che lo
abbia perso per effetto della costituzione del pegno).
Per stabilire quali siano i requisiti formali necessari
per intervenire all'assemblea occorre quindi far riferimento
ad altre norme, in particolare ai principi dettati in materia
di titoli di credito ed all'art. 2021 c.c., nel quale è
previsto che "il possessore del titolo nominativo è
legittimato all'esercizio del diritto ... per effetto
dell'intestazione a suo favore contenuta nel titolo e nel registro
dell'emittente" nonché all'art. 2355 c.c., nel quale è
precisato che "il giratario che si dimostra possessore in base ad
una serie continua di girate ... è comunque legittimato ad
esercitare i diritti sociali".
Pertanto, colui che richiede di poter intervenire
all'assemblea deve dimostrare di essere titolare del diritto
"sociale" di voto incorporato nel titolo; per fare ciò deve,
in applicazione dei principi posti dagli artt. 2021 e 2355 c.c.,
esibire il certificato azionario a lui regolarmente
intestato, eventualmente in base ad una serie continua di girate;
al contrario non è necessario (né sufficiente) che
colui che richiede di poter intervenire all'assemblea
sia già iscritto a libro soci, essendo la società legittimata a
provvedere ad aggiornare il libro stesso anche dopo lo svolgimento
della riunione. In tal senso il terzo comma dell'art. 2370
c.c. pone una deroga al principio generale dettato dall'art.
2021 c.c. nel quale è previsto che, per il valido esercizio
del diritto incorporato nel titolo nominativo, il titolare risulti
già iscritto nel registro dell'emittente. Tale deroga
conferma l'assunto sopraesposto, prendendo in considerazione la
fattispecie concreta della riunione assembleare e l'eventuale
impossibilità di procedere in tale sede all'immediata iscrizione
nel libro soci di coloro che, prima dell'apertura dei lavori
assembleari, pur non essendo iscritti a libro soci, esibiscano i
titoli a loro intestati.
Infine, non può dubitarsi che il terzo comma dell'art.
2370 c.c. abbia esclusivamente quest'ultimo significato, e cioè
quello di ribadire l'obbligo della società di annotare
a libro soci le variazioni nella compagine sociale risultanti dai
titoli depositati (ove lo statuto lo preveda) o esibiti per
l'intervento (ove lo statuto non preveda deposito) consentendo nel
contempo che tale annotazione sia effettuata dopo lo
svolgimento dell'assemblea, e non anche l'ulteriore
significato di porre un diverso obbligo di trascrizione sul
libro soci dell'elenco non solo di coloro che siano
intervenuti alla riunione ma anche di coloro che abbiano depositato
i certificati azionari senza intervenire, essendo una simile
previsione del tutto estranea alla funzione del libro soci né
motivata da alcun interesse sociale o di terzi.