35. Riduzione "effettiva" del capitale sociale nella s.r.l. (art. 2482 c.c.)
La riduzione "effettiva" del
capitale della s.r.l., ai sensi dell'art. 2482 c.c., può es-sere
deliberata senza indicarne motivazioni e fini.
MOTIVAZIONE
La disciplina contenuta negli articoli 2482 e seguenti c.c.,
superando la tassa-tività delle cause della riduzione
(esuberanza/perdite) contemplata dalla normativa precedente, rende
ammissibile che la riduzione sia deliberata in assenza delle
condi-zioni che, in precedenza, ne costituivano il presupposto.
Nelle società a responsabilità limitata, perciò, la decisione di
ridurre il capitale è rimessa alla volontà dei soci, da adottarsi
discrezionalmente alla stregua di ogni altra modifica statutaria,
nel rispetto del limite minimo di capitale fissato dall'art. 2463
c.c..
Presupposto di tale decisione è peraltro l'assenza di perdite. Non
solo di impor-to tale da eccedere un terzo del capitale, ma anche
di misura tale che il limite del terzo venga ad essere superato
proprio per effetto della riduzione. Invero, l'esistenza di una
specifica disciplina per tale ultima evenienza comporta che da essa
la riduzione c.d. effettiva resti distinta.
In ragione del maggior margine di autonomia concesso alla società a
responsa-bilità limitata, non si applica qui la regola, prevista
per la s.p.a. dall'art. 2445 c.c., per la quale l'avviso di
convocazione deve indicare le ragioni e le modalità della
riduzione.
In assenza di un obbligo di informazione preassembleare si richiede
esclusiva-mente il rispetto del generale obbligo di informazione
sancito dal terzo comma dell'art. 2479 ter c.c..
Neppure dalla delibera è prescritto che risultino le ragioni della
riduzione. Pos-sono essere le più varie e tra esse può annoverarsi,
quella di adottare una struttura organizzativa in cui, ove non
ricorra il superamento di almeno due dei limiti dimen-sionali
richiamati dall'art. 2477 c.c., la nomina dell'organo di controllo
sia meramente eventuale.
E' necessario, talvolta, che la delibera indichi la modalità con
cui la riduzione deve essere attuata. Ciò si verifica tutte le
volte che sia possibile, in concreto, la scelta tra forme diverse
(rimborso delle quote / liberazione dall'obbligo di effettuare i
versa-menti ancora dovuti) ovvero sia opportuna una valutazione da
parte della assemblea di circostanze particolari legate alla natura
e alla esecuzione dei conferimenti (prestazio-ne di opera o servizi
/ prestazione di polizza o fideiussione).
Quanto alla produzione, in analogia a quanto disposto per la
riduzione conse-guente a perdite, di una relazione degli
amministratori sulla situazione patrimoniale della società, essa,
per quanto opportuna, non può essere ritenuta necessaria tutte le
volte che non emergano perdite dall'ultimo bilancio
approvato.
Del pari semplicemente opportuna è la dichiarazione resa dagli
amministratori ai sensi dell'art. 2482 bis, 3° comma, c.c., in
ordine alla (non) sopravvenienza di fatti di rilievo dopo la
redazione del bilancio (o situazione patrimoniale ad hoc).
Peraltro, tutte le volte che la proposta di deliberare la riduzione
proviene dagli amministratori, è ragionevole ritenere che, in
assenza di diversa indicazione nel verbale, tale dichiarazione sia
implicita.
Quanto alla attuazione della riduzione si può osservare che:
1. Legittimamente si può far constare, in occasione della delibera
di riduzione effettiva, l'inesistenza di creditori, ovvero il
preventivo consenso dei creditori alla ese-cuzione della riduzione.
Nondimeno l'esecuzione non può avere luogo prima del decor-so del
termine stabilito dal secondo comma dell'art. 2482 c.c., in quanto
i creditori legittimati a farvi opposizione sono tutti quelli
anteriori alla iscrizione e, pertanto, anche quelli successivi alla
delibera stessa.
2. Dalla non eseguibilità immediata della delibera deriva che il
capitale deve essere indicato negli atti (e quindi nello statuto da
depositare ai sensi dell'art. 2436 c.c.) e nella corrispondenza
della società nella misura prevista dall'art. 2250 c.c. (. secondo
la somma effettivamente versata e quale risulta esistente secondo
l'ultimo bilancio) sino a che la riduzione non sia stata eseguita.
Consigliabile è l'inserimento in statuto della clausola che dia
conto della pendenza della riduzione; dopo l'esecuzione, sarà
compito degli amministratori depositare il nuovo testo dal quale
tale clausola sia espunta.
3. Al pari di quanto stabilito dall'art. 2482 bis c.c. per il caso
di perdite, anche la riduzione effettiva deve essere attuata nel
rispetto sostanziale del criterio di parità di trattamento dei
soci. A ciò la delibera deve rigorosamente attenersi.
Modalità diverse (ad esempio quella che prevedesse di ricorrere al
sorteggio del-le partecipazioni da rimborsare) non paiono
adottabili a maggioranza. Per essere giustificate sul piano
causale, richiederebbero il consenso di tutti i soci.