21. Maggioranze richieste per le delibere di fusione o scissione
L'art. 2502 c.c. (dettato in
tema di fusione e applicabile alla scissione per effetto del
richiamo contenuto nell'art. 2506 ter ultimo comma c.c.) nella
parte in cui prevede che la fusione, nelle società di capitali, è
decisa da ciascuna delle società che vi partecipano secondo le
norme previste per la modificazione dell'atto costitutivo o statuto
va intesa nel senso che qualora siano introdotte clausole
statutarie nuove o difformi da quelle contenute nello statuto della
incorporata o della scissa per la cui adozione la legge o lo
statuto richieda maggioranze più elevate (di quelle genericamente
previste dal c.c. per le modifiche statutarie) la adozione della
delibera di fusione o di scissione deve essere presa con la
maggioranza più elevata.
Il principio vale sia nel caso
in cui la società incorporante o la beneficiaria siano società di
nuova costituzione sia nel caso in cui siano società preesistenti (
in tale caso il confronto va fatto fra le clausole della
incorporata o della scissa e quelle della società preesistente
anche se non modificate per effetto della fusione o della
scissione).
MOTIVAZIONE
La massima intende chiarire l'esatto
significato delle disposizioni che regolano il quorum
necessario per l'approvazione della delibera assembleare di fusione
e di scissione; risolve, in senso certamente sostanziale e così
tenendo presenti gli interessi dei soci, un tema suscettibile di
interpretazione formale diversa, la cui applicazione condurrebbe a
conseguenze inaccettabili per la compagine sociale, e contrarie al
principio che riconosce alla fusione e alla scissione la natura di
eventi modificativi della struttura societaria.
Il riferimento alle norme previste
per la modificazione dell'atto costitutivo o statuto potrebbe
infatti essere inteso come idoneo a determinare l'applicazione dei
quorum genericamente previsti per questo tipo di deliberazioni,
senza riguardo alla (invece necessaria) verifica del contenuto
delle clausole contenute nello statuto della società risultante
dalla fusione, ovvero della incorporante, ovvero ancora della
beneficiaria.
Così, se questi statuti contenessero
clausole il cui inserimento nello statuto della società fusa,
incorporata o scissa renderebbe necessario, per legge o per quanto
previsto da tali ultimi statuti, un diverso (e più elevato) quorum,
allora la delibera di fusione o di scissione andrebbe adottata con
questa più severa maggioranza; ciò nel rispetto - come accennato -
della ricostruzione teorica che riconosce alla fusione e alla
scissione la natura di eventi modificativi della originaria
struttura societaria, e nel rispetto del diritto dei soci a
mantenere anche nella nuova società - nonostante l'operazione
straordinaria - quegli assetti organizzativi per i quali la legge o
lo statuto prevedano cautele specifiche.
Si pensi - a titolo di esempio - al
caso in cui lo statuto della società incorporata:
a) preveda genericamente, per le
modifiche statutarie, il quorum deliberativo del 51%;
b) non contenga alcuna clausola
limitativa alla circolazione delle partecipazioni;
c) preveda, per l'inserimento di
clausola intesa alla limitazione di cui sub b), quorum dei 2/3 del
capitale;
in questo caso, se lo statuto della
incorporante contiene clausole limitative alla circolazione delle
partecipazioni, la fusione è approvata, in assemblea della
incorporata, solo se favorevolmente votata dai 2/3 del
capitale.
Il medesimo criterio vale - sempre a
titolo di esempio, ma con riferimento ai maggiori quorum disposti
direttamente dalla legge - allorchè la fusione determini la
incorporazione di società per azioni con oggetto sociale diverso da
quello della incorporante; in applicazione dell'articolo 2369,
quinto comma c.c., la delibera di fusione della incorporata dovrà
riportare il voto favorevole, in seconda convocazione, di più di
1/3 del capitale sociale, e non il più modesto quorum del terzo
comma dello stesso articolo.